Prosegue la mini-serie su CloseToPay dedicata ai micropagamenti.
Sono trascorsi più di sei mesi dalla precedente puntata (datata 16/4/2011), e se, nel frattempo, qualcosa si è mosso … molto altro ancora dovrà accadere.
In questo quarto appuntamento vorrò quindi cogliere l’occasione per “fissare lo stato dell’arte” e, dove possibile, fornire alcuni elementi pratici di valutazione, molto attuali nel particolare frangente in cui il nostro paese si ritrova (sto pensando al tema del costo per transazioni di pagamento di basso importo, effettuate – o effettuabili? – con specifici strumenti di micropagamento).
Nei precedenti articoli, ho trattato in dettaglio il regime di deroghe previsto dalla normativa primaria, segnatamente all’Art.4 (Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica) nel Titolo II del D.lgs 11/2010 (Decreto di recepimento della PSD). Tale Titolo II, come è noto ai più, è stato recentemente attuato da un Provvedimento di Banca d’Italia del 5 luglio 2011, in vigore dall’1 ottobre 2011.
Il Provvedimento emanato dalla nostra banca centrale, ha ritenuto di precisare che, per gli strumenti “[…] che impongono un limite di importo alla singola spesa di 30 euro o che hanno un importo spendibile non superiore ai 150 euro (strumenti usa e getta) o che non possono in nessun momento essere avvalorati per un importo superiore ai 150 euro (strumenti ricaricabili) […]”, vale quel complesso di deroghe, oggetto di attenzione nei succitati miei precedenti articoli, convenibili nell’ambito del contratto quadro fra utente (PSU) e prestatore di servizi di pagamento (PSP).
Null’altro aggiunge, però, sul tema dei micropagamenti in moneta elettronica e delle operazioni di micropagamento a livello nazionale, argomenti per i quali la normativa primaria (v. il suddetto Art.4 del Decreto di recepimento) prevede che la Banca d’Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, possa disporre l’applicazione di limiti di importo diversi da quelli più sopra ricordati.
Ciò è spiegabile (almeno per quanto attiene il riferimento alla moneta elettronica), considerando che in Italia, alla data di emanazione del Provvedimento in parola, non era stata recepita la direttiva 2009/110/EC (altrimenti nota come “nuova EMD” o “IMEL2”). Al riguardo vale osservare come, neppure alla data in cui scrivo questo post – 30/11/2011 – il recepimento della medesima si sia ancora perfezionato.
Nell’attesa di questo ulteriore ed importante passaggio, che, nel tessuto circostanziale di questo post, rileva in particolare per i micropagamenti effettuabili con strumenti prepagati ed eventualmente anche in anonimo (entro i limiti concessi), come è possibile sfruttare le deroghe previste dall’attuale normativa?
A questa domanda, formulatami durante un recente evento formativo sul Mobile Payment, nel quale ho avuto l’opportunità ed il piacere di intervenire con un mio contributo (“Mobile Payment & NFC: what about business?”), ho risposto in una video-intervista alla quale vi rimando.
Se la possibile riduzione del costo industriale di una transazione di micropagamento, può tradursi in un’opportunità di business per il PSP e/o di risparmio per il PSU, è altrettanto importante ricordare come la validità del regime derogatorio previsto, sia direttamente riferibile allo strumento di pagamento impiegato (strumento dedicato) e non alla generica operazione. I servizi di pagamento, sono però “strumentali” all’esecuzione di operazioni di pagamento, queste ultime rappresentate come generici trasferimenti di fondi disposti su iniziativa del pagatore o del beneficiario … e la definizione di “strumento di pagamento”, rinvenuta all’Art.1 – comma 1 – lettera s del D.lgs 11/2010, è la seguente: “ qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento” (si osservi la neutralità tecnologica di cui può dirsi permeata, tale definizione).
Concludo infine rammentando che, a livello comunitario, per ciò che concerne la PSD (2007/64/EC), entro il 1° novembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla BCE, una relazione sull’applicazione e l’impatto della direttiva, anche (ma non solo) per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 34 e 53 e l’eventuale necessità di rivedere l’ambito di applicazione della PSD, in riferimento agli strumenti di pagamento di basso valore e alla moneta elettronica (l’Art.34 e l’Art. 53, sono quelli che legiferano, rispettivamente, in materia di “Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta elettronica” e “Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica”).
Come dire? … la strada dei micropagamenti è ancora lunga … e l’auspicio è che non la si percorra a micro-passi!
Alla prossima puntata, sempre su CloseToPay.
INDICE DELLE PUNTATE PRECEDENTI
1. Obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore di Servizi di Pagamento
Macroattenzione ai micropagamenti – Prima puntata (17 gennaio 2011)
2. Inversione dell’onere della prova
Macroattenzione ai micropagamenti – Seconda puntata (31 gennaio 2011)
3. Irrevocabilità e rifiuto di un ordine di pagamento; certezza dei tempi di esecuzione
Macroattenzione ai micropagamenti – Terza puntata (16 aprile 2011)
