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Prosegue la mini-serie su CloseToPay dedicata ai micropagamenti.

Sono trascorsi più di sei mesi dalla precedente puntata (datata 16/4/2011), e se, nel frattempo, qualcosa si è mosso … molto altro ancora dovrà accadere.

In questo quarto appuntamento vorrò quindi cogliere l’occasione per “fissare lo stato dell’arte” e, dove possibile, fornire alcuni elementi pratici di valutazione, molto attuali nel particolare frangente in cui il nostro paese si ritrova (sto pensando al tema del costo per transazioni di pagamento di basso importo, effettuate – o effettuabili? – con specifici strumenti di micropagamento).

Nei precedenti articoli, ho trattato in dettaglio il regime di deroghe previsto dalla normativa primaria, segnatamente all’Art.4 (Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica) nel Titolo II del D.lgs 11/2010 (Decreto di recepimento della PSD). Tale Titolo II, come è noto ai più, è stato recentemente attuato da un Provvedimento di Banca d’Italia del 5 luglio 2011, in vigore dall’1 ottobre 2011.

Il Provvedimento emanato dalla nostra banca centrale, ha ritenuto di precisare che, per gli strumenti “[…] che impongono un limite di importo alla singola spesa di 30 euro o che hanno un importo spendibile non superiore ai 150 euro (strumenti usa e getta) o che non possono in nessun momento essere avvalorati per un importo superiore ai 150 euro (strumenti ricaricabili) […]”, vale quel complesso di deroghe, oggetto di attenzione nei succitati miei precedenti articoli, convenibili nell’ambito del contratto quadro fra utente (PSU) e prestatore di servizi di pagamento (PSP).

Null’altro aggiunge, però, sul tema dei micropagamenti in moneta elettronica e delle operazioni di micropagamento a livello nazionale, argomenti per i quali la normativa primaria (v. il suddetto Art.4 del Decreto di recepimento) prevede che la Banca d’Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, possa disporre l’applicazione di limiti di importo diversi da quelli più sopra ricordati.

Ciò è spiegabile (almeno per quanto attiene il riferimento alla moneta elettronica), considerando che in Italia, alla data di emanazione del Provvedimento in parola, non era stata recepita la direttiva 2009/110/EC (altrimenti nota come “nuova EMD” o “IMEL2”). Al riguardo vale osservare come, neppure alla data in cui scrivo questo post – 30/11/2011 – il recepimento della medesima si sia ancora perfezionato.

Nell’attesa di questo ulteriore ed importante passaggio, che, nel tessuto circostanziale di questo post, rileva in particolare per i micropagamenti effettuabili con strumenti prepagati ed eventualmente anche in anonimo (entro i limiti concessi), come è possibile sfruttare le deroghe previste dall’attuale normativa?
A questa domanda, formulatami durante un recente evento formativo sul Mobile Payment, nel quale ho avuto l’opportunità ed il piacere di intervenire con un mio contributo (“Mobile Payment & NFC: what about business?”), ho risposto in una video-intervista alla quale vi rimando.

Se la possibile riduzione del costo industriale di una transazione di micropagamento, può tradursi in un’opportunità di business per il PSP e/o di risparmio per il PSU, è altrettanto importante ricordare come la validità del regime derogatorio previsto, sia direttamente riferibile allo strumento di pagamento impiegato (strumento dedicato) e non alla generica operazione. I servizi di pagamento, sono però “strumentali” all’esecuzione di operazioni di pagamento, queste ultime rappresentate come generici trasferimenti di fondi disposti su iniziativa del pagatore o del beneficiario … e la definizione di “strumento di pagamento”, rinvenuta all’Art.1 – comma 1 – lettera s del D.lgs 11/2010, è la seguente: “ qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento” (si osservi la neutralità tecnologica di cui può dirsi permeata, tale definizione).

Concludo infine rammentando che, a livello comunitario, per ciò che concerne la PSD (2007/64/EC), entro il 1° novembre 2012, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla BCE, una relazione sull’applicazione e l’impatto della direttiva, anche (ma non solo) per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 34 e 53 e l’eventuale necessità di rivedere l’ambito di applicazione della PSD, in riferimento agli strumenti di pagamento di basso valore e alla moneta elettronica (l’Art.34 e l’Art. 53, sono quelli che legiferano, rispettivamente, in materia di “Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta elettronica” e “Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica”).

Come dire? … la strada dei micropagamenti è ancora lunga … e l’auspicio è che non la si percorra a micro-passi!

Alla prossima puntata, sempre su CloseToPay.

INDICE DELLE PUNTATE PRECEDENTI

1. Obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore di Servizi di Pagamento
     Macroattenzione ai micropagamenti – Prima puntata (17 gennaio 2011)

2. Inversione dell’onere della prova
     Macroattenzione ai micropagamenti – Seconda puntata (31 gennaio 2011)

3. Irrevocabilità e rifiuto di un ordine di pagamento; certezza dei tempi di esecuzione
     Macroattenzione ai micropagamenti – Terza puntata (16 aprile 2011)

E’ un altro momento di quelli tanto attesi dai lettori di CloseToPay.

La Banca d’Italia ha emanato il provvedimento di attuazione del Titolo II del Decreto di recepimento della PSD (D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010), relativo ai diritti e gli obblighi delle parti contraenti un servizio di pagamento.

Nella predisposizione del provvedimento, che viene pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale (G.U. N° 176 - 30 luglio 2011), la nostra banca centrale, ha tenuto in considerazione sia l’esperienza applicativa maturata dal recepimento del testo comunitario della PSD nella normativa primaria nazionale (modifica del T.U.B. avvenuta a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs N°11/2010 il 1 marzo 2010), sia gli esiti di una procedura di consultazione pubblica, che ha permesso ad operatori, professionisti, accademici e associazioni di categoria di prestatori e utilizzatori di servizi di pagamento di fornire commenti e suggerimenti (il sottoscritto, ha avuto l’opportunità di partecipare attivamente a detta consultazione).

Nell’esercizio della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti (ex Art.146 T.U.B.), la Banca d’Italia, verificherà il rispetto delle disposizioni emanate, la cui entrata in vigore è fissata al 1° ottobre 2011.

La valenza di tale provvedimento che, come noto, era atteso dagli operatori del settore (sia quelli bancari che quelli non bancari) con grande attenzione, fornisce alcune tra le più importanti indicazioni, che afferiscono almeno i seguenti ambiti:

  • applicazione della disciplina sui servizi di pagamento (ambiti di applicazione oggettivo e soggettivo)
    • definizione più precisa dei cc.dd. “Negative Scope” e “Positive scope”,
    • precisazione dell’ambito soggettivo, in particolare per quanto attiene la categori degli utilizzatori “non consumatori”;
  • spese applicabili alla clientela;
  • modalità per la corretta esecuzione degli ordini di pagamento e le responsabilità che gravano sulle parti coinvolte;
  • micropagamenti;
  • profili di sicurezza dei pagamenti elettronici.

Riassumo brevemente per ciascuno dei suddetti punti in elenco, quella che è, a mio personale avviso, la maggiore portata dell’impatto, rimandando (per chi fosse interessato ad approfondire) ad altre sedi, una disamina più puntuale e dettagliata, che possa consentire una più efficace mappatura dei dettami normativi, sui differenti modelli di business e di servizio.

NEGATIVE SCOPE

La migliore precisione con cui sono stati definiti i perimetri delle deroghe concesse, a quelle attività che non rientrano nella definizione di Servizi di Pagamento, rileva nei seguenti contesti:

  • Strumenti a spendibilità limitata,
    laddove la valutazione di conformità alla deroga, deve essere analizzata con particolare cura, avendo – anche – riguardo ai confini spaziali e negoziali delle reti cc.dd. “limitate”ed alla tipologia di prodotti o servizi acquistabili;
  • Mobile Payment,
    per un’ineludibile comprensione della fattibilità o dell’impedimento, di intermediare il pagamento di beni digitali e fisici, usando il credito telefonico di un operatore di rete (ma anche quello – non telefonico - di qualsiasi altro operatore digitale o informatico), in alcuni ambiti operativi su cui si sono maggiormente addensate perplessità e formulate ipotesi (spesso azzardate), quali ad esempio quelli riferibili ai titoli di legittimazione elettronici abilitativi all’ottenimento di beni o servizi, oppure quelli riconducibili all’annoso tema della  fruizione o consegna di beni immateriali su dispositivi o tramite un servizio di trasmissione dati riconducibile allo stesso operatore, che fruisce della deroga in parola (e, conversamente, cosa significhi quando tale precisazione di riconducibilità sia non contemperata);
  • Cash-Pooling
    di particolare interesse per le tesorerie d’impresa, nei casi in cui si vuole ottenere la mera ottimizzazione della gestione delle relative disponibilità finanziarie.

POSITIVE SCOPE

Per contro, la più chiara definizione del Negative Scope, permette di delineare con altrettanta maggiore lucidità l’ambito di applicazione oggettivo positivo, ossia la la classificazione di quelle attività relative a Servizi di Pagamento, che ricadono nella non disapplicazione del Decreto di recepimento della PSD.

Fra queste rileva osservare, una più netta ed inequivocabile definizione afferibile il servizio di Acquiring.
In particolare, viene chiaramente specificato che è annoverata tra i servizi di pagamento l’attività di “acquisizione” di strumenti di pagamento (Art. 1, comma 1, lettera b) n. 5 del D.lgs N°11/2010) consistente “[…]nella stipula di apposito contratto per il convenzionamento dei soggetti (ad esempio, esercizi commerciali) abilitati all’accettazione di uno strumento di pagamento, secondo le regole del circuito di riferimento, accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finanziari (c.d. acquiring).

Al riguardo, è precisato che il fulcro del servizio è il “convenzionamento” con un circuito di pagamento per l’accettazione di un determinato strumento, indicando che “[…] la mera gestione di terminali non costituisce servizio di acquiring; tuttavia, data la loro importanza per l’accettazione di uno strumento di pagamento, ai sensi dell’articolo 146, comma 2 del TUB, i soggetti che forniscono e gestiscono i terminali assicurano che i propri servizi consentano ai prestatori di servizi di pagamento la piena conformità alle disposizioni del Decreto e del presente Provvedimento”.

SPESE APPLICABILI ALLA CLIENTELA

Tra i punti più “delicati” di questo ambito, figurano:

  • gratuità delle misure correttive e preventive di errori e inesattezze nell’esecuzione di operazioni di pagamento
  • regole tariffarie (la c.d. “regola share”)
  • Divieto di decurtazione delle spese
  • Divieto di surcharge ed impiego della leva tariffaria per disincentivare l’utilizzo degli strumenti di pagamento meno efficienti e affidabili (imposizione del divieto del surcharge, ma anche individuazione da parte di Banca d’Italia di casi in cui sia possibile derogare al divieto).
    Rimando volentieri ad un mio precedente articolo dello scorso anno “L’EFFICIENZA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: COSTI E PREZZI SECONDO LA PSD” – Bancamatica, maggio 2010, in quanto contributo (molto …) antesignano di una materia, per alcuni aspetti ancora in fieri.

MODALITA’ PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO E RESPONSABILITA’ GRAVANTI SULLE PARTI COINVOLTE

Il tema trattato, è sicuramente quello più ampio; in questa sede mi limito pertanto a fare una sola ed unica riflessione, in relazione al tema della riservatezza dei dispositivi di sicurezza impiegabili per una transazione di
e-Commerce (acquisto online di un prodotto/servizio via internet da un web merchant).
Nei casi in cui lo strumento di pagamento preveda l’impiego di dispositivi personalizzati di sicurezza, l’utilizzatore è obbligato a porre in atto, tutti gli accorgimenti idonei a preservare la riservatezza nei medesimi e necessari al fine di evitare utilizzi non autorizzati dello strumento stesso.
Il tema dei cc.dd. “Overlay Services”, ovvero di quei servzi che consentono l’esecuzione di pagamenti in ambiente internet, attraverso l’interposizione – tra prestatore di servizi di pagamento e utilizzatore – di un soggetto in possesso dei codici di autenticazione di quest’ultimo (e che in alcun modo devono confondersi con i servizi basati su sistemi OBeP!), trova quindi una chiara risoluzione nel seguente disposto:  “[…] E’ necessario che l’utilizzatore ottenga l’autorizzazione del proprio prestatore di servizi di pagamento prima di fornire a terzi i codici per l’utilizzo del servizio o dello strumento di pagamento. […] Qualora il contratto tra utilizzatore e prestatore di servizi di pagamento faccia divieto al primo di comunicare a terzi i codici di sicurezza, la violazione di tale divieto integra una condotta negligente da parte dell’utilizzatore, non consentendogli di avvalersi dell’esenzione di responsabilità di cui al successivo paragrafo”.

MICROPAGAMENTI

Il tema (particolarmente caro ai lettori di CloseToPay) è stato dal sottoscritto ampiamente trattato in questi mesi, in una serie di articoli intitolata “Macroattenzione ai micropagamenti”, che da gennaio 2011 compaiono sul blog (manca ancora la quarta ed ultima puntata, che volevo appunto redigere e pubblicare ad emanazione del provvedimento attuativo di Banca d’Italia in oggetto e, se possibile, a posteriori del recepimento della nuova direttiva sulla moneta elettronica (2009/110/EC, la c.d. “nuova EMD” o “IMEL2”).

Il provvedimento riprende in linearità e coerenza tutti gli argomenti che, nella succitata serie su CloseToPay, erano stati affrontati.
Non penso ci sia quindi null’altro da aggiungere se non segnalare che, alcune delle deroghe previste per gli strumenti di micropagamento valgono anche per la moneta elettronica, e che, entro certi limiti (ossia quelli che permettono l’uso in anonimo), valgono solo per la moneta elettronica .

PROFILI DI SICUREZZA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI

Sotto il profilo della sicurezza, il provvedimento riprende il testo del secondo documento che andò in consultazione pubblica a settembre del 2010 “Tipologie di strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza”, in alcuni punti correggendo anomalie interpretative (p.e. quelle relative ai cc.dd. Strumenti di pagamento di “basso valore”) ed in altri dando chiara indicazione delle modalità con cui Banca d’Italia riconosce la qualifica di strumento a “maggior sicurezza”.

Anche in questo caso, l’argomento è noto ai miei lettori (così come lo è il mio pensiero), e, ricordando ad esempio l’articolo “INCENTIVI ALL’OFFERTA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO PIÙ SICURI, SECONDO LA PSD” – Bancamatica, marzo 2010, osservo che, su tali temi, le dinamiche competitive che si vorranno sviluppare, trovano nel provvedimento in questione, una valida base di riferimento, necessaria al fine di conseguire la suddetta qualifica di strumento “più sicuro”.

Concludo questo post con un’ultima riflessione.
La complessità della materia trattata è notevole e, considerando la natura prescrittiva delle nuove regole, sarà importante testarne la concreta applicazione e interpretazione da parte di chi dovrà adempiervi.
Dal mio punto di vista, dedicherò ancora molto spazio a questi temi, pur sempre nell’economia di questo blog, rendendomi disponibile (come sempre) ad un confronto interlocutorio in altre sedi (ovvero quelle della consulenza, su cui baso la mia attività professionale).

Mai come in questo caso, la progettazione di una nuova proposizione di valore, sia essa costituita da un prodotto o un servizio di pagamento (m-Payment,
e-Payment, Card Payment, …) deve a mio avviso possedere un attributo fondamentale: la “resilienza”, ossia la capacità di resistere nel tempo agli urti/impatti (e quelli dipesi dalla normativa … sono notevoli!), pur mantenendo una propria flessibilità e dinamicità intrinseche.

Lo so, lo so … qualche spiritoso potrebbe maliziosamente ironizzare sul doppio senso del titolo … ma non è mia intenzione neppur lambire alcuna vena polemica.

Quello di cui vi parlo (anzi, di cui ho già parlato!), è unicamente un mio personale parere su cosa potrebbe, anche,  significare “innovazione” nei servizi di pagamento bancari; una fotografia scattata – pur sempre - con un teleobiettivo, ma di una lunghezza focale che auspicherei non essere maggiore, di quanto il più sterile pessimismo vorrebbe sardonicamente credere.

Durante una gradevole chiacchierata con Laura Ghisleri di IIR – Istituto Internazionale di Ricerca, fatta circa un mese fa [15/6/2011], ho voluto esprimere la mia opinione sullo sviluppo possibile di alcuni servizi di pagamento bancari, anche grazie all’effetto di una nuova attenzione all’innovazione, che si eserciterà in ambito SEPA.

In un contesto dove l’impegno delle istituzioni verso la promozione dell’armonizzazione dei pagamenti al dettaglio, potrà e vorrà concentrarsi anche sui pagamenti innovativi (e/m-Payments), qual è la visione strategica della
e-SEPA, cosa significa realmente la parola “innovazione” applicata ai servizi di pagamento e quali saranno i modelli di servizio più convincenti, che evoluzioni sono in atto nel settore dei micropagamenti?

A queste domande rispondo in un’intervista che potete scaricare da: http://bit.ly/w9u29S

Buona lettura!

I PAGAMENTI ELETTRONICI PER TRANSAZIONI DI e-COMMERCE, ATTRAGGONO L’ATTENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA E DELL’EPC: QUALI SONO LE ATTIVITÀ IN CORSO DI DEFINIZIONE PER GARANTIRE INTEROPERABILITÀ E SICUREZZA? È POSSIBILE PENSARE A STRUMENTI DI PAGAMENTO BASATI SU ONLINE BANKING: GLI OBeP

Chiariamoci subito; ciò di cui stiamo parlando riferisce all’operatività di un servizio di vendita a distanza, effettuato per il tramite di una rete di telecomunicazione, in uno scenario relazionale prevalentemente B2C (business-to-consumer).
In tale ambito, l’esatta definizione di e-payments, è da ricercarsi in quelle transazioni dove l’istruzione al pagamento viene trasmessa e confermata online tra il cliente-acquirente ed il prestatore di Servizi di Pagamento, nel corso (ovvero nel processo) di un acquisto effettuato presso un esercizio commerciale che vende via internet.

Forse non tutti (ancora) lo sanno, ma esistono altri strumenti di pagamento non basati sull’impiego di carte, che, in alcuni paesi, hanno trovato un terreno fertile di sviluppo; in particolare mi sto riferendo agli OBeP (Online Banking
e-Payment)
, ovvero a sistemi che prevedono l’avvio di un pagamento (tipicamente il bonifico, ma – in futuro – non solo) tramite il servizio di Remote/Home Banking.

Secondo la definizione più sopra proposta, le transazioni avviate via Online Banking, sono considerate e-Payments solo quando integrate nel processo di acquisto, con ciò escludendo qualsivoglia operatività, che potrebbe essere evidentemente ricondotta alla più ampia e tradizionale fattispecie dei servizi di Remote/Home Banking, ove non sussistessero quegli estremi di integrazione, contestuale alla negoziazione di un bene via internet.

L’EPC (European Payment Council), che ha osservato con particolare attenzione il progressivo affermarsi degli e-Payments negli ultimi sette anni, ha seguito lo sviluppo di un framework, finalizzato a standardizzare i sistemi di OBeP che usano gli schemi basati su bonifico (SCT – SEPA Credit Transfer).
Il framework permetterà di garantire ai web retailers, la gestione SCT-based di un pagamento integrato nel processo di vendita, adottando protocolli e regole comuni (ad esempio l’ISO20022 XML e l’IBAN), che possano rendere interoperabili i differenti schemi domestici.

Il SEF (SEPA e-Payments Framework), consentirà agli utenti dei sistemi OBeP attuali e futuri, di fruire di una circolarità in seno alla SEPA; ciò renderà possibile ai clienti di una certa nazione, il pagamento online di un merchant in un altro stato, utilizzando il proprio sistema di Remote/Home Banking, senza l’obbligo di appartenere al medesimo schema.

In questa direttrice di sviluppo e con l’obiettivo di verificare una possibile interoperabilità basata su una pre-versione del SEF, si è inserito l’avvio di un Proof-of-Concept (ufficialmente annunciato a metà febbraio 2011) fra tre schemi: l’Olandese iDEAL, l’Austriaco eps ed il Tedesco Giropay.
Al termine di tale attività congiunta, la nuova versione del SEF potrà avvantaggiarsi dei risultati analizzati durante il test e sarà sottoposta all’attenzione dell’EPC, che valuterà se farla approvare dal Plenary per giugno 2011.

In Italia vi è pochissima contezza della materia (si consideri che le banche – ancorché timidamente – interessate, si contano sulle dita di una mano) e, proprio per questa ragione, ho voluto essere fra i primi ad occuparmi della cosa, iniziando a diffondere conoscenza con un primo articolo, scritto a febbraio di quest’anno e apparso su Bancamatica di marzo nella mia rubrica “e-payment FOCUS”, che ha avuto un considerevole riscontro di interesse.

Lunedì 23 maggio 2011 vi è stata una pre-conferenza a Barcellona, inserita nell’ambito di un più ampio evento chiamato Global e-Commerce Summit, alla quale ho avuto la possibilità di partecipare come AITI(1).
In quella occasione, i vari stakeholders e merchant representatives, si sono incontrati intorno ad un tavolo operativo per definire un position paper, che sarà presentato a Madrid il 15 giugno 2011, durante l’evento annuale della European Banking Association (EBA Day).

Tra i diversi elementi che sono stati analizzati, quello relativo al nuovo framework SEF ed all’impiego di OBeP, ha assunto un certo rilievo “[…] A strong call to action was made towards the banking industry to come up with payment methods leveraging the online banking channel with regards to the new SEPA payments products. […]” come scrive correttamente The Paypers il 23/5/2011.

Per chi avesse già letto il mio articolo di marzo su Bancamatica … nulla di nuovo, quindi! (non avrebbe altro che la conferma di quanto scrivevo); per tutti gli altri, l’invito è a prendersi qualche minuto per una lettura più attenta: eccovi i riferimenti

Gli e-payments nella SEPA: uno schema per i pagamenti via internet
R. Garavaglia – Bancamatica, marzo/aprile 2011

http://closetopay.files.wordpress.com/2011/05/032011mar-apr3-4-9690.pdf

Buona “meditazione”.

Note
(1) AITI è l’Associazione Italiana Tesorieri d’Impresa (http://www.aiti.it).
Roberto Garavaglia contribuisce ai lavori dell’Associazione, nella Commissione Sistema dei Pagamenti – Gruppo di Lavoro Carte e Sistemi di Pagamento Innovativi.

Forse ci siamo!

Oggi, 29 aprile 2011, Banca d’Italia ha reso pubblici sul proprio sito (alla sezione Vigilanza), un documento per la consultazione pubblica, contenente due schemi di disposizioni che recepiscono la disciplina della direttiva 2009/110/EC, altresì nota ai lettori di CloseToPay come “nuova EMD” ed ufficialmente chiamata “direttiva IMEL2” nel testo in parola.

Il primo schema è relativo alle nuove disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Moneta Elettronica e gli Istituti di Pagamento, di cui rappresenta il tanto atteso aggiornamento.
Il secondo apporta poche modifiche alle vigenti disposizioni in materia di Trasparenza e Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Entrambi i testi danno attuazione Continua a leggere »

Prosegue la mini-serie su CloseToPay dedicata ai micropagamenti.

In questo terzo appuntamento, mi soffermerò ancora (come già ho fatto nella seconda puntata), su alcuni punti pertinenti quei presidi di tutela sostanziale, che sono stati introdotti dalla PSD a beneficio dell’utilizzatore di un servizio di pagamento ed analizzerò talune implicazioni che afferiscono lo spettro dell’efficienza.
Il filtro che verrò ad applicare, è ovviamente quello concernente le deroghe permesse, per l’impiego di strumenti abilitati al solo trasferimento di importi ridotti, ovvero strumenti per i micropagamenti, di cui alla definizione data all’Art. 4 – comma 1- primo capoverso del D.lgs N°11/2010 (recepimento PSD), commentata nella prima puntata di questa serie.

Irrevocabilità e rifiuto di un ordine di pagamento, nonché certezza dei tempi di esecuzione dello stesso, sono gli argomenti che tratterò in questo articolo. L’obiettivo (o il “macro-biettivo”, si potrebbe ironicamente dire, trattandosi di micro-importi …), è sempre quello con cui osservo, come ed in che modo, le dispense previste nel succitato decreto per i micropagamenti, possono impattare il profilo della qualità, fine ultimo dell’impianto legislativo su cui si articola la PSD.

In relazione al rifiuto degli ordini di pagamento, la norma disciplinata all’Art.16 del decreto di recepimento, impone che un ordine impartito da un utilizzatore al proprio prestatore, non possa essere rifiutato e che, laddove tale evenienza dovesse occorrere, il prestatore sia obbligato ad informare formalmente la propria controparte, entro gli stessi termini previsti per l’esecuzione dell’ordine stesso.
Tuttavia, nel caso in cui si tratti di un ordine impartito con uno strumento di micropagamento, l’obbligo ad informare l’utilizzatore viene meno “[...] quando la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto” (Art. 4 – comma 1 – lettera c, del decreto suddetto).
Su cosa possa nel concreto significare quel richiamo all’evidenza contestuale, è un aspetto per cui è lecito porsi degli interrogativi, laddove chiama (o potrebbe chiamare) in causa un terza parte, apparentemente estranea al rapporto bilaterale prestatore-utilizzatore di un servizio di pagamento.
Penso, a titolo esemplificativo, ad uno scenario di Mobile Payment, dove l’evidenza contestuale, evocabile a ragione di un rifiuto ad eseguire un’operazione di micropagamento disposta da un telefonino, potrebbe coinvolgere altri attori o diversi fattori: l’operatore di rete, il costruttore del cellulare, oppure la zona e/o le condizioni ambientali in cui si è impartito (o si è inteso aver impartito) l’ordine di pagamento.

Per quanto attiene l’irrevocabilità di un ordine impartito con un qualsiasi strumento di pagamento, l’Art. 17 del D.lgs N°11/2010 distingue fra :

  1. Operazioni disposte su iniziativa dell’ordinante (ad esempio una disposizione di bonifico)
  2. Operazioni disposte su iniziativa del beneficiario (ad esempio una disposizione d’incasso)
  3. Operazioni ad esecuzione differita (quali gli addebiti diretti)

Nel primo caso l’ordine è irrevocabile una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento; nel secondo caso l’ordine diventa irrevocabile quando viene trasmesso al beneficiario; nel terzo caso, la revoca può essere data entro il giorno precedente quello fissato per l’esecuzione e, in tali circostanze, il prestatore del debitore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore del creditore (solo se le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo permettono).
Laddove però le disposizioni d’ordine vengano impartite con strumenti abilitati al solo micropagamento, “il pagatore, in deroga all’articolo 17, non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l’esecuzione dell’operazione di pagamento” (Art. 4 – comma 1 – lettera d, del succitato decreto di recepimento).
Anche in questo caso vale osservare che, se l’applicazione della deroga avesse indistintamente effetto su ciascuna delle tre tipologie di operazione emarginate all’Art.17, anche gli addebiti diretti per importi di piccolo taglio, eseguiti in forza di un mandato di autorizzazione permanente in conto, rilasciato dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento (direttamente o mediante il beneficiario), potrebbero teoricamente considerarsi irrevocabili … E’ chiaro dunque che, richiamare l’attenzione sul significato inteso al summenzionato Art. 4 – comma 1 – lettera d, con l’ultima proposizione “[…] dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l’esecuzione dell’operazione di pagamento”, può permettere interpretazioni diverse, da esplicitare opportunamente nel contratto quadro fra prestatore ed utilizzatore di un sistema di micropagamento.

Per ciò che concerne la certezza dei tempi di esecuzione, il rimando agli Art. 20 ss., ci permette di ricordare che, se con T intendiamo la data ricezione dell’ordine, la data di accredito sul conto del prestatore del beneficiario deve essere al giorno T+1 (ammettendo fino al 1° gennaio 2012 che le parti possano pattuire di applicare un termine di esecuzione diverso, comunque non superiore a T+3).
Nel caso di ordini impartiti per operazioni di micropagamento, l’Art. 4 – comma 1 – lettera e del decreto di recepimento della PSD, si limita ad indicare che vengono applicati altri termini di esecuzione, in deroga ai succitati Artt. 20 ss.
In tale enunciato, rileva l’assenza assoluta di un’indicazione al valere della deroga, che sarà probabilmente riportata in normativa secondaria, allorché Banca d’Italia emanerà il provvedimento attuativo del Titolo II del D.lgs N°11/2010, di cui all’incipit della prima puntata di questa rassegna monotematica di articoli.
Sottolineo tuttavia come l’applicabilità della dispensa, sia unicamente riferita ai termini di esecuzione previsti all’Art.20 e non all’essenza dell’articolo 20 stesso, con ciò intendendo che anche per i micropagamenti, varranno i principi di efficienza espressi dalla PSD al riguardo dei tempi certi.
Inoltre, la non derogabilità degli Artt. 23 e 25, ci permette di comprendere che, anche per il trasferimento di importi di basso valore, disposti con gli strumenti in oggetto, saranno valide le regole sulla data valuta e disponibilità dei fondi, nonché sarà sempre richiamata la responsabilità del prestatore del pagatore, per la corretta esecuzione “end-to-end” dell’operazione.

Alla prossima puntata, sempre su CloseToPay.

INDICE DELLE PUNTATE PRECEDENTI

1. Obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore di Servizi di Pagamento
     Macroattenzione ai micropagamenti – Prima puntata (17 gennaio 2011)

2. Inversione dell’onere della prova
     Macroattenzione ai micropagamenti – Seconda puntata (31 gennaio 2011)

Ieri, 4 aprile 2011, CloseToPay blog ha festeggiato i suoi
primi 100.000 accessi. Un traguardo importante, che merita di essere condiviso con i principali attori di questo successo: voi.

Come molti sanno, questa iniziativa nasce tre anni fa, dalla mia personale convinzione, che, in un mercato quale si dimostra essere quello dei servizi di pagamento elettronico, è importante fare comunicazione mirata e corretta, cercando di colmare il divario culturale tra un potenziale soggetto utilizzatore e chi offre il servizio di pagamento( “to bridge the gap between user and providers of Electronic Payment Systems /Services” per dirla all’Inglese).

Il blog, che alla data di oggi – 5 aprile 2011 – è composto da circa una settantina di articoli, ognuno “vergato di mio pugno”, si alimenta anche grazie ai molti thread di discussione, originatisi a fronte di domande che mi vengono formulate dai lettori.

Ho sempre ritenuto, che per superare quella diffidenza ed incertezza all’adozione e promozione di un nuovo servizio (penso ad esempio al Mobile Payment), gli stakeholders chiamati a progettare e sviluppare nuove proposizioni di valore, dovessero pervenire ad una chiarezza interna e preventiva, che non fosse solo in termini di competenza tecnologica, ma si articolasse in particolare, su una precisa consapevolezza dei modelli di business.

La qualità intrinseca che si sarebbe potuto raggiungere, avrebbe permesso di mediare quel processo di diffusione e scelta presso i fruitori di un servizio di pagamento, soggetti ai quali ho proposto un’elevazione di ruolo, indicandoli come “Consumatori di un Servizio di Pagamento” (Payment Services Consumer – concept PAGAMENTI 2.0 – R. Garavaglia – Settembre 2007) ed a cui ho dato titolarità di co-creatori del valore.

Potrei soffermarmi su una fredda enumerazione degli ottimi risultati di media e di picco raggiunti da questo blog (una media giornaliera che è passata dai 30 accessi nel 2008 agli oltre 140 nel 2010, un picco di 584 accessi in data 1/3/2010 … potenza di certe date!), ma non lo faccio.

Ritengo invece assai più rilevante parteciparvi delle emozioni, che intuisco avere pervaso sia il lettore comune, sia quello più attivo che ha impreziosito il blog con i suoi quesiti (hai quali ho sempre fornito una risposta esaustiva … “nell’economia del blog”) e le proprie osservazioni, formulate anche sul gruppo LinkedIn di CloseToPay.

Ho colto in ogni commento, sia quello condiviso pubblicamente, sia quello formulatomi separatamente con mail o in occasione di incontri personali durante convegni o seminari, la fondatezza di un dubbio o di un’opinione e la gratitudine per una mia interpretazione offerta al riguardo.
Ho scorto in molte circostanze, quali attese si ravvisavano dietro a una domanda ed ho condiviso la disillusione che in alcuni casi, ho dovuto contribuire, laddove non mi era possibile celare vane speranze, in nome di quella professionalità, che cerco sempre di assumere in ogni mio operato.

Ho ammirato con quanta determinazione e modestia, giovani tesisti universitari, hanno espresso e ragionato le proprie necessità, conferendo al mio blog (così come ad altri miei articoli su carta stampata) un valore immenso, che va oltre i confini della loro esperienza di laurea, perché, credetemi, in molti casi valgono più le domande che le risposte, laddove segno di un avamposto, che perimetra (presidiandola) una “intelligenza” fine e di buon auspicio per i posteri (il mio rammarico è di non aver potuto dare ascolto a tutti, per ovvie ragioni che si potranno ben comprendere).

L’affetto e la stima di ognuno di voi, mi hanno incoraggiato e dato fiducia, in quel complesso percorso che ho intrapreso anni orsono e che mi caratterizza fondatamente: io sono un visionario che sa leggere nel passato quali saranno le future strategie, ma sono anche un attento analista e osservatore delle regole e delle norme, che interpreta il presente in prudenza e costanza.
Questa doppia anima (evidente ai più), è insistentemente carburata da una passione altrettanto palese (elemento non trascurabile ai fini di una buona comunicazione … e non solo), nonché trasversale ad ogni mio contributo.

Non posso tuttavia esimermi dall’osservare anche taluni aspetti dolenti (non sarebbe sincero da parte mia).
Qualche volta, ho dovuto riscontrare tentativi di richiesta, che avrebbero voluto spingersi oltre i confini di un blog … ma pur sempre nell’economia di un blog! Credo sia condivisibile sul piano della reciproca serietà e professionalità delle parti, ammettere e riconoscere che, non essendo CloseToPay un’iniziativa missionaria, né essendo sovvenzionata da alcuni o da qualcosa, i limiti di una mia risposta o interpretazione, debbano potersi accettare entro il perimetro di una gratuità.

Vi è infine un punto che più di tutti mi addolora, così come ferirebbe qualsiasi autore: il disconoscimento della paternità di un concetto, di uno studio o di una previsione.
Tutti i contenuti di CloseToPay, sono licenziati Creative Commons, con un’attribuzione che ne permette la riproducibilità a fini non commerciali e di non derivazione, ma a condizione che ne venga sempre riconosciuta ed attribuita la paternità al proprio autore (ovvero il sottoscritto).
In alcune circostanze questo purtroppo non accade … ed è ciò che maggiormente mi affligge, portando a chiedermi – non senza mesto affanno - il senso ultimo del mio lavoro.

Voglio concludere con un augurio, che mi pare ben s’attagli allo spirito di queste prime 100.000 manifestazioni d’interesse e considerazione.
La conoscenza (ma non solo quella …) è, a mio avviso, assimilabile ai commons Inglesi, quei prati di cui, nel Medioevo, tutti potevano disporre per il pascolo o la raccolta. Il modello economico dei commons, ha da sempre animato le ragioni di illustri pensatori, laddove, basandosi su un principio di disponibilità indiscriminata, la differenza fra uso e abuso è impercettibile.
Nell’ottobre del 2009, l’economista Statunitense Elinor Ostrom, viene insignita del premio Nobel per l’economia, per i suoi studi sull’analisi della governance dei beni comuni; secondo la motivazione degli accademici di Stoccolma, la Olstrom “ha dimostrato come la proprietà comuni possano essere efficacemente gestite dalle organizzazioni degli utenti”.

Io credo che questo possa e debba essere l’auspicio più alto, di qualsiasi iniziativa che si basi sulle architetture partecipative del web 2.0 e, più in generale, delle reti sociali.

Buona partecipazione a tutti e grazie ancora per la vostra preferenza
(… 100.000 accessi per un blog verticale, sono per me un grande risultato).

Con l’occasione del convegno “Mobile Payment: tra aspettative e realtà” promosso dall’Osservatorio NFC & Mobile Payment della School of Management del Politecnico di Milano, tenutosi a Milano lo scorso 9 febbraio 2011, voglio proporvi una sintesi del mio pensiero sul tema in parola: lo sviluppo del Mobile Payment in Europa.

Tra la previsione di un’aspettativa convincente e l’interpretazione di una realtà in mutamento, la ricerca di un equilibrio dinamico fra diversi players della filiera e la ridefinizione di un sistema di offerta adeguato alle potenzialità in fieri, deve attendersi necessario.

Se da un lato appare necessaria la creazione di un ecosistema, nel quale cooperino attori non bancari ed intermediari di pagamento abilitati, non può parimenti essere disconosciuta, la necessità di efficientare i processi di gestione dei pagamenti, ridisegnando i servizi in risposta ai nuovi paradigmi di ubiquità e contemporaneità, richiesti con l’adozione del canale mobile.

In relazione al secondo punto, ho già avuto modo in passato di esprimermi (v. “Pagamenti 2.0. Solo questione di tecnologia, o cambiano anche i servizi?” – Bancamatica, Gennaio 2009), allorquando asserii che la tecnologia non è nulla se non intesa come “abilitante” nuovi modelli di servizio, assumendo con ciò – anche – che la multicanalità (qui intesa più propriamente come la capacità di essere “channel independent”), deve presumere l’esistenza (o il perfezionamento) di un tecnologia retrostante, che sia ragionevolmente flessibile e rapidamente integrabile in un contesto multi-servizio.

Sì, poiché di un insieme poliedrico di servizi offerti a quello che chiamai (illo tempore) “Payment Services Consumer”, dobbiamo parlare: una pluralità di funzioni a corollario, dove il pagamento non è che una istanza (probabilmente neppure quella più attecchente, ove isolata e fine a se stessa …).

Per quanto attiene il primo punto, Continua a leggere »

Prosegue la mini-serie su CloseToPay dedicata ai micropagamenti.

In questa seconda puntata mi soffermerò su un punto specifico, che ha rappresentato una delle novità più rilevanti della PSD (per l’impatto sui prestatori di Servizi di Pagamento): l’inversione dell’onere della prova.

Come è noto, la direttiva su Servizi di Pagamento introduce tale disposizione (recepita dal D.lgs N°11/2010, espressamente negli Artt. 10 e 11), che sposta sul prestatore l’obbligo di dimostrare, laddove l’utilizzatore neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o ne sostenga la non correttezza, l’autenticità della stessa (ovvero corretta registrazione/contabilizzazione ed assenza di problemi tecnici), precisando che il semplice utilizzo di uno strumento di pagamento, non è di per sé esaustivo a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore stesso (né che questi abbia adempiuto in dolo o in maniera negligente).

I principi di “tutela sostanziale” introdotti a beneficio dell’utilizzatore di un servizio di pagamento dalla PSD, implicano inoltre che il prestatore rimborsi immediatamente l’utilizzatore, ove lo stesso comunichi nei tempi e con le modalità previste dal contratto quadro, l’avvenuta circostanza della mancata autorizzazione o incorretta esecuzione dell’operazione di pagamento, non precludendo tuttavia la possibilità al prestatore, di dimostrare il contrario anche successivamente (ed ottenendo quindi la restituzione del rimborso).

Responsabilità End-to-End e ed onere della prova contraria, fanno emergere parimenti la necessità, che gli intermediari di pagamento (sia quelli bancari sia gli Istituti di Pagamento o gli IMEL) si dotino di procedure STP (Straight Through Processing), o, meglio ancora, STP End-to-End, per la corretta gestione del/dei servizio/i di pagamento offerti.

Anche in questo caso chi mi conosce sa come la penso. Per un Payment Services Provider, l’impiego di procedure finalizzate al trattamento completamente automatizzato delle operazioni nell’intera Payment Value Chain, deve essere visto non solo come un principio di conformità cui aderire, bensì come ulteriore elemento caratterizzante la qualità dell’offerta, riconducendo pertanto la scelta di adozione/proposizione, anche all’analisi di una dinamica competitiva.

Ciò premesso, vediamo ora di comprendere come il regime di deroghe previsto per gli strumenti di micropagamento (nel perimetro di definizione analizzato alla Prima puntata di questa serie di articoli), Continua a leggere »

DAL 1 LUGLIO 2011, I CREDITS DI FACEBOOK SARANNO LA VIRTUAL CURRENCY DI RIFERIMENTO PER I SOCIAL GAMES

Finally they did!

… si potrebbe dire.

Ne avevo parlato circa un anno e mezzo fa (Regarding Facebook’s v-Currency– 7/06/2009 ), seguendo poi l’iniziativa a più riprese e discutendone in diverse occasioni pubbliche.

Ieri, 24 gennaio 2011, è stata data notizia tramite il blog di Facebook:
dal 1 luglio 2011, la moneta ufficiale che sarà impiegata sulle piattaforme di Social Gaming è il “Credits”.
Tra le piattaforme più conosciute, ricordo Zynga, che da marzo dello scorso anno, ha adottato per Farmwille (il suo gioco più famoso), i Credits di Facebook come valuta di default (o meglio, di prima scelta), ma non dimentico Playfish, CrowdStar, Digital Chocolate, PopCap, Arkadium ed altri ancora.

Benché non sia imposto l’obbligo di esclusività, ovvero gli sviluppatori potranno rendere disponibili anche altre forme di virtual currency, il gigante dei social network proporrà vantaggi particolarmente attrattivi, per chi vorrà optare per la sua valuta virtuale, offrendola come prima proposta al giocatore.

Per il sottoscritto, che nel 2007 ideò il concept Pagamenti 2.0, potrebbe oggi essere una significativa conferma della rilevanza (in termini strategici), che un sistema di pagamento progettato per le architetture partecipative del web 2.0, prevedevo dovesse avere.
Cionondimeno, la strada è ancora lunga e non priva di interrogativi, che potranno (e dovranno) essere scientemente metabolizzati, non senza prima averne valutato tutte le possibili implicazioni:

  • potrà l’attuale regime di commissioni reggere la competizione con altri sistemi di pagamento?
    • il 30% del prezzo di vendita di un bene digitale “social aware”, viene incamerato da Facebook;
  • quali implicazioni sul piano normativo, laddove il bene potesse non essere più – solamente – digitale o si estendesse oltre il perimetro del gioco (Non-gaming Apps)?
  • quali possibili evoluzioni verso un sistema di compensazione totalmente virtuale (incassi-pagamenti-incassi), lungo quelle che ho chiamato “Social Financial Value Chain”;
  • quali interrelazioni con il mondo fisico
    • mi riferisco in questo caso a quei fenomeni di social commerce tradotto nel mondo retail, di cui ho avuto modo di parlare (anche) in occasione di un evento su GDO e Retail, tenutosi a Novembre del 2010.

E’ altresì evidente, che se oggi parliamo della moneta virtuale di Facebook (per alcuni, la quarta “nazione” al mondo in virtù del numero di “abitanti”), non possiamo certo dimenticare altre simili piattaforme,  iTunes in primis, ma anche gli innumerevoli emuli “Twitter-based” o la piattaforma SocialGold di Jambool (di cui molto si è parlato nello scorso mese di Agosto 2010, in relazione all’interessamento di Google); non posso quindi esimermi dal richiamare  l’attenzione del lettore su un’ultima riflessione: tra i beni rifugio che nella storia della moneta ricordo essersi affermati, trovo un po’ di tutto, dalle barre di sale, le conchiglie, i dischi di pietra sino ad arrivare all’oro ed ai diamanti; quale allora è o potrà essere il bene rifugio che sottende a questi nuovi sistemi di virtual currency?

Un paio di anni fa, nella definizione che formulavo per il “Payment Services Consumer” (v. “Pagamenti 2.0. Solo questione di tecnologia, o cambiano anche i servizi?” – R. Garavaglia – Bancamatica, Gennaio 2009), ipotizzavo un nuovo paradigma di “ricchezza”, tipico del soggetto socio-economico che avevo individuato, basata su tre parametri: Attenzione, Tempo e Relazioni.
Potrebbe essere questa terna, un bene che ha un valore” intrinseco” reale, destinato a non alterarsi in seguito a perturbazioni inflattive o deflattive? … stiamo pur sempre parlando, in definitiva, di una divisa per reti sociali.

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