Le numerose richieste di approfondimento che in questi giorni mi sono pervenute, mi hanno indotto ad avviare oggi una serie di articoli ad oggetto nuova direttiva comunitaria sulla Moneta Elettronica (Nuova EMD), che il 24 Aprile 2009 è stata (puntualmente e non senza qualche compromesso) approvata dal Parlamento Europeo.
Chi mi segue e mi legge, sa che (negli ultimi dodici mesi), è un tema che ho trattato a più riprese; dell’analisi sui preliminari che hanno condotto, nell’ambito dell’emendamento 37 datato 16/04/2009 negoziato con il Consiglio da un gruppo misto di europarlamentari (rappresentato dal relatore John Purvis), alla decisione votata dall’assemblea lo scorso Venerdì, ho avuto già modo di argomentare con alcuni post apparsi sul CloseToPay (“Nuovi IMEL e Payment Institutions: convergenza o conversione ?”, “(e-)Cash-in, (e-)Cash-out”, “Convegno Mobile & Wireless Payment”, “How much is mobile your payment ?”) e tramite alcuni articoli pubblicati su BancaMatica (“Micro-pagamenti: come vincere la War-on-Cash” – Nov./Dic. 2008, “Gli IMEL che verranno …” – Apr. 2009).
Stante l’attesa di alcune formalità – che porteranno alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (decorsi 20 giorni dalla data della quale, la direttiva entrerà in vigore) – ed i termini di recepimento da parte degli stati membri per l’attuazione dell’emananda direttiva comunitaria – entro 18 messi dall’entrata in vigore -, in questa sede mi limiterò a riassumere le principali novità introdotte (o “introducibili”) sia nella definizione di Moneta Elettronica, sia nei nuovi regimi prudenziali cui gli IMEL dovranno sottoporsi.
Cercherò parimenti di analizzare – in particolare per quanto attiene il confronto con i Payment Institutions – i suddetti elementi modificatori del quadro normativo, correlandoli (mutatis mutandis) con la PSD Payment Services Directive (mi riferisco ai lavori di trasposizione della Direttiva 2007/64/EC, tuttora in corso in Italia ed a quanto essi potranno essere attenzionati e attenzionare il recepimento della nuova EMD).
I macro-argomenti di cui parleremo in questa mini-serie di articoli su CloseToPay, come desumibili da un’attenta lettura dell’emananda disciplina, possono riassumersi in:
- Nuova definizione di Moneta Elettronica
- Emissione e rimborsabilità della Moneta Elettronica
- Regime prudenziale IMEL
- Capitale iniziale e fondi propri
- IMEL ibridi
- Servizi di Pagamento esercibili da un IMEL
- Concessione crediti
- Conto di Moneta Elettronica e Conto di Pagamento
- Impatto sul quadro normativo, modifiche e abrogazione direttive attuate (2005/60/EC, 2006/48/EC; 2000/46/EC)
- Ente creditizio o Ente Finanziario ?
- Accesso ai Sistemi di Pagamento
- Regime di esercizio succursali IMEL extra UE
- Regime di deroghe
Tutti i post della serie, saranno autoreferenziati dal tag NuovaMonetaElettronica.
NUOVA DEFINIZIONE DI MONETA ELETTRONICA
Viene introdotta una maggiore neutralità tecnologica nella definizione di Moneta Elettronica, intesa come qualsiasi valore monetario immagazzinato elettronicamente o magneticamente, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente, emesso a fronte del ricevimento di fondi per effettuare Operazioni di Pagamento (ex Art. 4 punto 5) della PSD, v. anche “La PSD – Payment Services Directive. Seconda puntata : alcune definizioni di base”) ed accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente.
In tal senso, rispetto a quanto evinto nella precedente direttiva 2000/46/EC (e-Money directive), viene meno la precisazione in merito al supporto fisico (dispositivo elettronico usato per la memorizzazione del credito), che ha generato non poche difficoltà interpretative, laddove appariva potersi escludere (tecnicamente parlando!) l’uso dei server wallet.
In merito ai “valori monetari” collocati, è importante notare che la nuova direttiva ne esclude l’ambito di applicazione, sia a quelli usati in un contesto quale quello delle c.d. Limited Networks (p.e. le carte prepagate del tipo Closed Loop in uso presso la GDO o nel mondo Petrol), come definito in esenzione (Negative Scope) ex Art. 3 lettera k) della PSD , sia a quelli impiegati per l’esecuzione di un’Operazione di Pagamento ex Art. 4 lettera l) della PSD.
Per questa seconda esenzione, riporto (a titolo esemplificativo) l’acquisto di contenuti digitali, quali suonerie o sfondi, che possono essere fruiti esclusivamente tramite il telefono cellulare e per i quali l’operatore di rete non agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento – coincidente con il fruitore del bene digitale – e il fornitore del bene digitale medesimo.
Attenzione, la lettura in doppia negazione di questa indicazione, deve intendersi come: l’ambito di applicazione della nuova direttiva comprende quei casi in cui l’operatore di rete agisce come intermediario di un pagamento per beni o servizi (anche) non fruibili tramite il telefonino, in assenza sia di un rapporto diretto per il pagamento, sia di un rapporto diretto di tipo debitore-creditore tra il cliente dell’operatore e qualsiasi prestatore terzo di merci o servizi.
La precisazione è d’obbligo laddove si vuole ricordare come, durante i lavori svolti dalla Commissione Europea (sintetizzati in “Nuovi IMEL e Payment Institutions: convergenza o conversione ?”), molte furono le argomentazioni afferenti il c.d. “perimetro della Moneta Elettronica” in relazione al credito prepagato degli operatori telefonici, considerabile Moneta Elettronica in base all’assunzione di un rapporto diretto fra utente di rete (al tempo stesso consumatore-acquirente) ed esercizio commerciale (ovvero il prestatore terzo di merci o servizi richiamato più sopra, anche non necessariamente – al tempo stesso – utente dell’operatore telefonico), declinabile nei seguenti casi:
- trasferimento diretto di “valore monetario” tra telefonini,
è il caso del money transfer fra soggetti in relazione P2P o F2F;
- relazione debito-credito (consumatore-esercente) instaurata grazie all’intermediazione del pagamento operata dall’operatore di rete,
è il caso più generico delle relazioni B2C o P2M, dove l’operatore agisce come Issuer nei confronti dell’acquirente consumatore ed Acquirer nei confronti dell’esercente (attenzione, è utile notare come in Italia, fino ad oggi – ovvero a PSD non ancora recepita e in attesa della nuova EMD – tale relazione potesse consentirsi, solo qualora l’operatore di rete agisse sotto il profilo di una sorta di marketplace virtuale, all’interno del quale venissero “distribuiti” beni/servizi preventivamente acquistati dall’operatore stesso o oggetto di un rapporto commerciale pregresso esistente tra operatore e prestatore terzo del bene).
EMISSIONE E RIMBORSABILITÀ DELLA MONETA ELETTRONICA
I soggetti abilitati ad emettere Moneta Elettronica sono gli IMEL (Istituti di Moneta Elettronica), gli Istituti di Credito e gli Uffici Postali autorizzati (nonché la BCE e le Banche Centrali Nazionali – quando non agiscano in qualità di autorità monetarie o altre autorità pubbliche – e gli Stati membri o le rispettive autorità regionali e locali quando agiscano in qualità di autorità pubbliche).
L’emissione di Moneta Elettronica, non costituisce mai attività di raccolta depositi (come definito dalla Direttiva 2006/48/EC), in quanto utilizzabile unicamente per effettuare pagamenti (di norma di piccolo importo, o
micro-pagamenti) in alternativa al contante e non come strumento di risparmio.
I “valori monetari”, sono collocati in un conto gestito dall’emittente, la cui fattispecie descriverò nei prossimi articoli; la disponibilità di tali crediti, permette di effettuare Operazioni di Pagamento – “l’atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario” – ai sensi dell’articolo 4, punto 5) della direttiva 2007/64/CE, presso una rete di accettazione costituita da persone fisiche o giuridiche diverse dall’emittente stesso.
La Moneta Elettronica viene emessa (dietro ricevimento di fondi) e rimborsata (su richiesta del detentore in qualsiasi momento ed anche parzialmente) al valore nominale.
In merito alla rimborsabilità, è opportuno precisare che tale operazione, ove non contrattualmente predefinito, deve avvenire senza applicazione di alcuna commissione.
Tale norma, trova margini di applicabilità che la nuova EMD ritiene ulteriormente di precisare (in termini sia confermativi sia derogatori).
Laddove l’IMEL svolga la propria attività in un regime “ibrido” (vedremo nei prossimi articoli su CloseToPay, cosa questo possa segnatamente indicare) e le ulteriori attività esercitate non siano
- Servizi di Pagamento (come definiti nella PSD), erogati anche grazie la concessione di credito ad essi connessi (sempre riferendosi alla PSD);
- servizi accessori/operativi connessi all’emissione di Moneta Elettronica;
- gestione di Sistemi di Pagamento (fatto salvo quanto integralmente definito ex Art. 28 della PSD);
se il rimborso richiesto dal detentore di moneta elettronica avviene alla data di scadenza del contratto (o fino a un anno dopo) e in tale circostanza non sia possibile prevedere la quotaparte dei “valori monetari” collocati che deve essere considerata Moneta Elettronica, l’IMEL rimborsa al valore nominale interamente i fondi reclamati.
A titolo esemplificativo, può aiutare la comprensione del dettame suddetto, qualora l’attività (puntualmente non inclusa nella lista delle esenzioni più sopra riportata) fosse quella di un operatore di rete, e i fondi di cui sopra siano quelli che coincidono con il credito prepagato telefonico.
Laddove il detentore di Moneta Elettronica non sia un consumatore (p.e. un esercente), che accetta di negoziare Moneta Elettronica (p.e. per la vendita di un bene), in deroga a quanto espresso in termini di rimborsabilità (piena o parziale) gravabile di commissione, l’emananda direttiva ritiene di subordinare ad un accordo contrattuale in vigore tra tale tipo di soggetto e l’IMEL stesso.
Anche in questo caso, possono contribuire ad una maggiore chiarezza alcuni esempi, che riportano nuovamente l’attenzione sul caso di un operatore di rete, o anche di un operatore della GDO, che metta a disposizione di un sistema economico di relazioni debitore-creditore, una nuova valuta creata dai “Valori Monetari” collocati su strumenti nativamente privativi.
Per il momento mi fermo qui.
Nelle prossime puntate, vedremo di analizzare alcuni punti della nuova direttiva, la cui trasposizione ad opera degli Stati membri, segnerà gradualmente il cammino avviato in ambito SEPA:
- verso una maggiore armonizzazione del mercato dei Servizi di Pagamento;
- per eliminare gli ostacoli all’entrata sul mercato e agevolare l’accesso anche all’attività di emissione di moneta elettronica ed al proprio esercizio;
- in modo da assicurare condizioni di parità a tutti i prestatori di servizi di pagamento.
Vale il merito di sottolineare che, in ottemperanza a quanto definito nell’Art. 20, la nuova direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e che l’Art. 19 (Attuazione) dell’emananda disciplina recita quanto segue:
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [18 mesi dalla data di entrata in vigore], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali misure a decorrere dal [18 mesi dalla data di entrata in vigore].
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La strada da percorrere probabilmente non sarà breve (benché sia chiaro l’intento di accelerazione espresso dalla votazione, avvenuta con ampia maggioranza , presso l’Euro-Parlamento la scorsa settimana) e l’opportunità di sfruttare convergenze abilitate non solamente dalla Payment Services Directive (le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative entreranno in vigore dal 1 Novembre 2009 a recepimento avvenuto), o la possibilità di momentanei “deadlock normativi” (dipesi da un quadro regolatorio tuttora in evoluzione), giocheranno un ruolo determinate.
Alla prossima puntata, sempre su CloseToPay.