Su richiesta di molti, avvio oggi una serie di articoli aventi oggetto la Direttiva sui Servizi di Pagamento (altrimenti nota come PSD – Payment Services Directive), con lo scopo di aiutare a comprendere al meglio i confini normativi e le opportunità di mercato, che in ambito SEPA (Single Euro Payments Area) si svilupperanno nei prossimi anni.
Il mio pensiero (noto ai più e condiviso in occasione dei recenti eventi formativi a cura del sottoscritto), è quello di considerare il momento attuale (la fase evolutiva che il mercato dei sistemi e dei servizi di pagamento elettronico sta attraversando), come una felice congiuntura tra tecnologia abilitante e quadro normativo recepente.
I segnali che la European awareness ci sta indicando, vanno a mio avviso interpretati con (cauto) ottimismo e con lo spirito innovatore di chi sa proattivamente declinare in opportunità di business, ciò che può apparire il mero frutto di interventi regolamentativi (alla base di questo corollario, qualcuno più autorevole di me ha iniziato già da tempo a parlare di SEPA -> SEBA – Single European Business Area).
Tra le molte considerazioni che si fanno al riguardo della (necessità di) creazione di un mercato domestico unico dei pagamenti in euro, vale ricordare che attualmente, ogni stato membro della CE, adotta e dispone di propri sistemi e regole per la gestione dei Payment Services, e che il costo annuale stimato per tale gestione si aggira intorno a 2-3% del PIL per nazione.
In un contesto Europeo siffatto, i Payment Service Provider sono quindi impediti nella propria capacità/potenzialità di competere al livello comunitario
La rimozione delle barriere si stima possa creare un risparmio annuale per l’economia pan-Europea di circa 28 Miliardi di Euro.
Ma veniamo alla PSD, la Direttiva Europea 2007/64.
Proposta nel Dicembre del 2005, è stata ratificata e pubblicata dalla CE in data 5 Dicembre 2007 (Official Journal L319).
La Direttiva ambisce a garantire l’apertura del mercato dei servizi di pagamento in modo razionale e controllato, assicurando nel contempo un incremento dei livelli di protezione per il consumatore.
Nel pieno rispetto di SEPA, la PSD mira ad assicurare che i pagamenti elettronici trans-frontalieri (in ambito EU) possano diventare sicuri, efficienti e di facile adozione come quelli di ciascun circuito domestico.
All’uopo, vengono definite le linee guida per la definizione di un ecosistema Europeo all’interno del quale possano realizzarsi:
- Aumento della competitività tra Payment Service Providers;
- Diminuzione del Costo per consumatore ed aumento della scelta;
- Autorizzazione di nuovi soggetti non-bancari per l’esercizio di un servizio di pagamento in un mercato (più) liberalizzato: gli Istituti di Pagamento (Payment Instituitions).
Nota Quando si parla di UE per SEPA, ci si riferisce ai 27 Stati Membri dell'Unione Europea così suddivisi:
Stati Membri UE:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Di cui, i Paesi UE che hanno (già) adottato l'Euro sono :
Austria, Belgio, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna.
In ambito SEPA rientrano anche i seguenti Stati extra-UE:
Islanda, Liechtestein, Norvegia, Svizzera.
Con l’obiettivo di rendere SEPA una realtà (e non solo un’indicazione),
l’EPC – European Payments Council e la BCE – Banca Centrale Europea, hanno definito un calendario attuativo che ogni stato membro si impegna a rispettare; per quanto attiene la Direttiva in questione, la trasposizione a livello nazionale dovrà avvenire entro e non oltre il 1° Novembre 2009.
Diamo uno sguardo all’impianto normativo su cui si articola la PSD.
TITOLO PRIMO
Definisce oggetto, ambito di applicazione e definizioni.
Oggetto
Distinzione in specifiche categorie di Payment Service Providers:
- Gli Enti Creditizi;
- Gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL);
- Gli Uffici Postali;
- Gli Istituti di Pagamento.
Ambito di Applicazione
- Servizi e Sistemi di Pagamento Elettronico;
- Transazioni di pagamento che si realizzano all’interno di uno stato membro e fra più stati dell’Unione Europea.
Definizioni
Ne parlerò in dettaglio nel prossimo post sulla PSD, in particolare per ciò che concerne i Payment Services e le attività commerciali previste dalla Direttiva.
TITOLO SECONDO
Disciplina le norme generali per i Payment Service Providers focalizzando sui Payment Institutions:
- Regime di autorizzazione per l’esercizio di un Istituto di Pagamento;
- Definizione di un regime prudenziale per gli Istituti di Pagamento, basato su capitale minimo iniziale, misure ed aspetti organizzativi, requisiti patrimoniali (con riferimento ai rischi operativi).
TITOLO TERZO
Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i Payment Services (Contratto Quadro).
TITOLO QUARTO
Diritti ed obblighi delle parti, in relazione alla prestazione di Payment Services in ambito SEPA:
- Tempi di esecuzione di un’operazione di pagamento;
- Identificativo univoco;
- Responsabilità End-to-End;
- Obblighi di diligenza del prestatore e del fruitore di un Payment Service.
TITOLO QUINTO
Misure di attuazione e Comitato dei Pagamenti.
Nei prossimi articoli sulla Payment Service Directive, parleremo di:
- Definizioni di Payment Services;
- Istituti di Pagamento (Payment Institutions);
- Attività commerciali previste dalla PSD per la prestazione di Payment Services, tra cui:
- Operatori di Rete Mobile,
- Operatori di rete Mobile Virtuale (MVNO),
- GDO;
- Trasposizione della PSD in ambito nazionale e confronto con altri stati membri UE;
- Regime prudenziale per i Payment Institutions.
A presto, sempre su CloseToPay.


E’ in linea la Seconda puntata sulla PSD:
La PSD: alcune definizioni
Salve,
purtroppo quando si tratta di sminuzzare l’impatto della PSD sulle procedure operative IT dell’area Incassi e Pagti sorgono sempre molti dubbi. Cito solo alcuni esempi emblematici – come verranno trattati i BIR nello schema SEPA – avranno un clearing preferenziale? I tempi di esecuzione saranno gli stessi previsti dalla PSD (d + 3)? Come verranno gestite le disposizioni di legge di natura nazionale nello schema SEPA (vedi caso trattamento dei bonifici per il risparmio energetico)?
La mia domanda è: come attingere ad info prettamente operative che riguardano l’impatto della PSD nel mondo IT (mondo corporate e retail)?
Grazie dell’attenzione,
RISPONDO ad Waldson
Nell’ambito delle attività di recepimento della PSD in Italia, il MEF (Dipartimento del Tesoro), in data 12/06/09, ha predisposto un documento di consultazione sulla trasposizione del Titolo IV della direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento.
Il testo è disponibile accedendo alla pagina: http://www.dt.tesoro.it/it/regolamentazione_settore_finanziario/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consultazione.html .
Il termine ultimo per l’invio delle osservazioni, è fissato al 24 Luglio 2009.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Waldson,
ti suggerisco di guardare il documento ufficiale “Il Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA” che puoi scaricare da http://sepa.abi.it.
Per quanto riguarda i BIR non sono nello schema SEPA e mi sembra che non siano compresi nel piano neppure come AOS.
Roberto
http://www.robertogrossi.net
ogg:Autorizzazione di operazioni di pagamento
Salve,
ho delle perplessità su quanto deciso dalla EPC in materia di autorizzazione alle operazioni di pagamento nel nuovo schema SDD/SEDA, perché sembra in evidente contrasto con quanto previsto della PSD, qualcuno può illuminarmi a riguardo? Grazie.
Articolo da bfinance
“Già in seno al Consiglio europeo dei pagamenti (EPC) erano emerse vivaci discussioni in merito alla scelta del circuito del mandato. Alla fine, le banche europee si erano accordate sulla scelta di un circuito che prevedesse la gestione del mandato a carico del creditore (schema CMF) e non del debitore (schema DMF)”, mentre sulla PSD si parla chiaramente di obblighi da parte del pagatore
Articolo 54 PSD
Autorizzazione di operazioni di pagamento
Articolo 54
Consenso e revoca del consenso
1. Gli Stati membri assicurano che un’operazione di pagamento
sia considerata autorizzata solo se il pagatore ha dato il
suo consenso ad eseguire l’operazione di pagamento. Un’operazione
di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o,
se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di
pagamento, dopo l’esecuzione della stessa.
RISPONDO a Waldson
Sono stati concepiti il SEDA e l’SSDD, i primi AOS italiani messi a punto dalla Task Force Imprese coordinata da AITI (l’Associazione Italiana dei Tesorieri d’Impresa).
Segnalo su BancaMatica di Giugno 2009, un articolo interessante a firma di Vito Umberto Vavalli – Vice Presidente AITI, dal titolo: “Gli incassi elettronici
nel mercato unico europeo (pagg. 46 – 49).
Il testo può essere letto accedendo a: http://www.bancamatica.it/rivistaonline_bm.aspx.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia