Nel primo articolo pubblicato in CloseToPay sulla PSD, ho dato una panoramica dell’impianto normativo su cui si articola la Direttiva.
Veniamo in questa seconda parte a spiegare le principali definizioni (ex Art. 4) adottate dalla PSD, che, come vedremo, ben poco si distanziano dai concetti basi che descrivono le più semplici operazioni bancarie.
Ancorché sia difficile organizzare una tassonomia della PSD, quanto cercherò di illustrare in questo articolo sono le definizioni (anti-tassonomicamente) elencate nella normativa, ponendole in relazione non gerarchica bensì funzionale.
In linea con il titolo della direttiva, iniziamo dunque con il significato di Servizi di Pagamento:
Chi può erogare i Servizi di Pagamento ?
Si noti la presenza del nuovo soggetto ISTITUTO DI PAGAMENTO, abilitato ad erogare Payment Service, di cui tratterò in apposito articolo.
In merito a quest ultimo soggetto, va ricordato che la direttiva prevede un’istanza derogatoria ove venissero riscontrate ed accertate alcune particolari condizioni.
Dei contenuti di cui alla deroga nonché delle condizioni verificabili, non entro nel dettaglio, poiché non ritengo sia questa la sede più idonea, riservandomi tuttavia di rispondere separatamente ad eventuali richieste di approfondimento.
Chi utilizza i Servizi di Pagamento ?
Si possono Individuare due tipi di Utenti di un Servizio di Pagamento:
L’utente di un Servizio di Pagamento può operare su un:
Che cosa può fare un utente di Servizi di Pagamento (utilizzando un Conto di Pagamento, per il tramite di un Payment Service Provider?
Il Beneficiario od il Pagatore, nei rapporti con il proprio Payment Service Provider, può quindi istruire un:
Quali strumenti utilizza l’utente di Servizi di Pagamento nel rapporto dispositivo (o anche solo informativo) con il proprio Payment Service Provider ?
Da un punto di vista contrattualistico, Payment Service User e Payment Service Provider regolano il proprio rapporto (anche futuro) all’interno di un Contratto di Servizi di Pagamento.
Più in generale si definisce:
Per quanto concerne gli aspetti più tecnologici, la direttiva si limita a definire:
In conclusione, stante le definizioni più sopra descritte, si definisce genericamente
Da quanto analizzato, appare chiaro che buona parte della terminologia impiegata nella PSD, “evoca” scientemente un linguaggio, cui coloro che si occupano di automazione bancaria (o più in generale di Sistemi Informativi Bancari) avranno di certo riconosciuto.
Non è certo l’affermazione di nuove definizioni, quanto semmai la declinazione delle stesse in un contesto normativo nuovo, aperto a nuovi soggetti quali i Payment Institutions, che permea la direttiva comunitaria 2007/64/EC.
Dalla disamina di un quadro normativo siffatto, appare evidente come la trasposizione della PSD nei modelli nazionali di ogni stato membro, abiliterà nuovi soggetti non bancari all’esercizio (ancorché sotto un regime prudenziale) di servizi di pagamento, che un tempo erano “territorio” delle banche.
Nelle prossime puntate, affronteremo più in dettaglio l’Istituto di Pagamento ed altri aspetti salienti della direttiva Europea.
A presto, sempre su CloseToPay















E’ possibile avere quanche informazione sulla definizione di ISTITUTO DI PAGAMENTO ?
L’ISTITUTO DI PAGAMENTO e’ soggetto a (qualche) vincoli imposti dalla banca centrale domestica ?
Come deve essere riconosciuto a livello europeo?
grazie
RISPONDO a Mr. Miliardario
Caro amico (spero per te, davvero “Miliardario” …),
con riferimento al Titolo II della Direttiva Comunitaria 2007/64 (altrimenti nota come PSD Payment Services Directive) interamente dedicato ai Payment Institutions, il PI è una nuova figura di intermediario abilitata, sotto un regime prudenziale più “leggero” rispetto a quello degli Istituti di Credito o degli IMEL, ad esercire Servizi di Pagamento all’interno della Comunità (ciò significa che una PI autorizzata in un paese può operare in tutta la CE).
Per diventare un PI si deve presentare domanda all’Autorità Nazionale competente (che per l’Italia, in linea con quanto già accaduto per gli I.M.E.L., sarà la Banca d’Italia).
Il soggetto giuridico PI, può erogare una pluralità di Servizi di Pagamento definiti nell’allegato A della suddetta Direttiva, svolgendo anche altre attività (tenuto conto delle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili) in un regime c.d. “Ibrido”; pertanto, un PI può esercitare, oltre la prestazione dei servizi di pagamento, le seguenti attività: servizi operativi ed accessori la gestione del Payment Service, gestione dei sistemi di pagamento, altre attività commerciali purché non conflittuali con l’attività di PI.
I vincoli di capitale iniziale, variano in funzione del tipo di Payment Service che si vuole erogare (da 50 K€ a 125 K€), mentre il capitale di esercizio dipende (ossia è proporzionale a) dal volume di affari (c.d. Payment Volume)
Il PI (puro o ibrido) è sottoposto a Vigilanza.
È da notare che, tra le attività previste dall’attuale normativa per un Istituto di Pagamento, non è compresa l’emissione di moneta elettronica, che rimane (per il momento, v. anche articolo su CloseToPay: “”Nuovi IMEL e Payment Institutions: convergenza o conversione ?” ), ad appannaggio degli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) e delle Banche. Nell’esercizio di un Servizio di Pagamento, il PI può però concedere un credito accessorio e connesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento.
Se vuoi approfondire la conoscenza in materia, ti invito a contattarmi privatamente o a partecipare alle iniziative di formazione a cura del sottoscritto, fra le quali ti segnalo: Mastercourse Payment Institutions & Mobile Payment (IIR), 10 – 11 Giugno 2009, Milano.
A presto.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia