Lo so, molti si sono chiesti come mai non ho pubblicato prima questo post.
La notizia che Banca d’Italia avesse emanato provvedimenti a valere sulla normativa secondaria, per l’attuazione di alcuni titoli di cui al D.lgs 27 gennaio 2010 n° 11 (decreto di recepimento della PSD), era già stata veicolata a mezzo stampa lo scorso venerdì 26 febbraio 2010.
Mi sto riferendo, in particolare, alle disposizioni attutaive relative alla disciplina degli Istituti di Pagamento (di cui al Titolo V-ter del nuovo T.U.B., ovvero quello modificato con il decreto legislativo di cui prima).
Sul sito della nostra banca centrale,
il provvedimentio in oggetto, è stato reso disponibile già nella giornata del 25/02/2010, ma, per la correttezza con cui cerco sempre di comunicare ai miei lettori, ho ritenuto fosse giusto attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ora ci siamo.
Il 1 marzo 2010 (data di entrata in vigore del succitato D.lgs di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento), in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 49 al Supplemento ordinario N° 40, sono state pubblicate le Disposizioni di vigilanza per gli istituti di Pagamento, che entrano pertanto in vigore a far data medesima di pubblicazione.
Alea iacta est !

Mi scuso per l’insistenza…
Relativamente alle attività esercitabili dalle PI, al CAPITOLO IV – ATTIVITÀ – SEZIONE I (delle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia) si legge:
1) “gestione di sistemi di pagamento”
2) “finanziamenti relativi ai servizi di pagamento purchè di breve durata, non superiore a dodici
mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi il finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito”
ERGO, le P.I. possono emettere (si parla di “rischio di credito”) e/o gestire carte di credito (non bancarie).
RISPONDO a CRISTINA
… prego, si figuri !
Credo di non comprendere se, la parte finale del suo commento, debba intendersi come formulazione di un quesito o sua considerazione/conclusione.
L’Art. 114-octies del T.U.B. modificato dal D.lgs 27 gennaio 2010 n° 11 (decreto di recepimento della PSD), recita al punto 2: <<La Banca d’Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito. >>.
Nelle disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento (di cui al provvedimento attuativo B.I. pubblicato in G.U. ieri, 1 marzo 2010), al caitolo da lei stessa menzionato, si legge: << [...]il finanziamento è di breve durata, non superiore a dodici mesi. Può essere di durata superiore a 12 mesi il
finanziamento concesso in relazione ai pagamenti effettuati con carta di credito [...]>> purchè venga rispettato il divieto di finanziare attingendo ai fondi ricevuti/detenuti sui Conti di Pagamento dei clienti ed a patto che, gli Istituti di Pagamento, a fronte del rischio di credito derivante dai suddetti finanziamenti, rispettino le dotazioni patrimoniali minime, stabilite nel Capitolo V del medesimo provvedimento di B.I., ovvero quello che disciplina i requisiti prudenziali.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Ciao volevo sapere se gli istituti di pagamento possono accedere direttamente a BI-COMP senza passare da una banca, altrimenti non vedo grossi vantaggi a creare un istituto.
RISPONDO a LUCA
L’Art. 30 del D.lgs 27 gennaio 2010 n° 11 (recepimento PSD), che traspone “near as-is” l’Art. 28 della 2007/64/EC , non nega in modo assoluto l’accesso ai Sistemi di Pagamento (quali quelli designati ai sensi del D.lgs 12 aprile 2001, n. 210 – tra i quali si annovera BI-COMP) da parte dei P.I., bensì derubrica gli stessi sistemi, dalla riserva prevista in capo alle verifiche sulle norme emanate dai gestori, finalizzate a disciplinare “l’accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento“; tali norme devono essere obiettive, non discriminatorie, proporzionate e tali da “non limitare l’accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d’impresa, e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa“. Ciò è parimenti valido, per tutti i prestatori di servizio di pagamento (quindi non soli per i P.I.).
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buonasera,
Ho letto il decreto e ho letto un pò di articoli di giornali che hanno commentato questo decreto. La mia domanda è se nel decreto è previsto effettivamente un limite di spesa per le singole operazioni di pagamento, o se invece le operazioni non abbiano dei limiti prefissati, ma per gli strumenti di pagamento di basso valore si prevedono solo delle deroghe agli obblighi e alle responsabilità?
RISPONDO a LUCA
Le conclusioni cui lei è pervenuto, sono sostanzialmente corrette.
Un dettaglio ulteriore sui limiti prefissati, può averlo leggendo la mia risposta ad un altro commento pervenuto al blog: http://closetopay.wordpress.com/2010/01/22/la-psd-e-servita/#comment-248.
Colgo tuttavia l’occasione per precisare che, in materia di limiti di spesa prefissati, ove ci si riferisse ad alcuni particolari intermediari, il D.lgs 27 gennaio 2010 n° 11 (decreto di recepimento della PSD) esprime una particolare disciplina derogatoria. Sto parlando degli Istituti di Pagamento ex Art. 114 – sexiesdecies del nuovo T.U.B, che possono godere di alcune esenzioni (autorizzate da Banca d’Italia, previa valutazione della stessa), in trasposizione del’Art.26 del testo comunitario 2007/64/EC (i c.d. “Small P.I.”), allorquando “la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell’importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro“.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buongiorno,
una domanda rispetto alla gestione dei conti di pagamento degli istituti di pagamento, così come disciplinata dalle disposizioni attuative in tema di vigilanza.
E’ effettivamente possibile, come si legge in molti articoli di commento alla PSD, che il conto di pagamento venga alimentato da accrediti di stipendi, spostamento di fondi da altri conti correnti o carte, ecc, diventando a tutti gli effetti un conto prepagato sul quale fare confluire fondi disponibili per il pagamento di servizi di pagamento?
La mia perplessità nasce dal fatto che le disposizioni attuative prevedono che “le somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento dall’istituto di pagamento e non ancora consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono:
- depositati presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati agli intermediari depositanti con l’indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli dell’istituto di pagamento;
- investiti in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati.”
Come vengono gestite le somme transitate nei conti di pagamento, non immediatamente usate per servizi di pagamento, e depositate presso una banca o in titoli di debito?
1) Sono comunque a disposizione dell’utente dell’IP che vi può attingere in qualsiasi momento? In questo caso per l’utente diventerebbe “trasparente” il fatto che le somme stesse siano depositate fisicamente presso il conto di pagamento dell’IP o presso la banca, avendo di fatto sempre la piena disponibilità delle somme depositate sul conto di pagamento.
2) O sono in qualche modo “vincolate” e non disponibili immediatamente per l’esecuzione di operazioni di pagamento?
Grazie mille
RISPONDO a LUIGI
In realtà, le disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento su cui lei si sofferma, danno attuazione all’Art.9 della 2007/64/EC, e, laddove previsto in termini di Member State’s options, lo emendano (faccio osservare, a titolo esemplificativo, che quanto disposto in materia di tutela dei fondi degli utenti di servizi di pagamento si applica alle somme di denaro dei clienti che, in relazione ai singoli clienti, superano la soglia di 100,00 euro, invece dei 600 previsti nel testo comunitario).
Ciò premesso, un’interpretazione “letterale” del provvedimento di Banca d’Italia, dà ragione a quanto da lei desunto al punto 1) del suo commento.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Sarebbe utile capire se un soggetto interessato a diventare Istituto di Pagamento ed operante oltre che nella Comunità Europea anche in paesi extra-europei (es. Gruppo Carrefour o Gruppo Spar) possa offrire alla propria clientela extra-comunitaria i servizi previsti dalla normativa entrata in vigore il primo marzo scorso.
RISPONDO ad ANGELO
La sua riflessione è particolarmente inzigante … e merita di essere approfondita.
Potrebbe offrire degli esempi di quei servizi cui allude, quando pensa ad una possibile domanda della clientela extra-comunitaria, che (mi pare di aver compreso) è già cliente del retailer ?
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Innanzi tutto grazie.
Provo ad illustrare una possibile situazione.
Un soggetto commerciale che opera sia in Europa che in Asia (es. Israele) e diventa Istituto di Pagamento potrebbe offrire il nuovo servizio ai propri Clienti anche fuori dalla Comunità Europea?
Ovvero se io dovessi andare a lavorare per un lungo periodo in Israele potrei continuare ad utilizzare le funzioni che il soggetto commerciale mi mette a disposizione come IP in Italia?
Arrivederci.
RISPONDO ad ANGELO
Proviamo a chiarire alcuni punti fondamentali della PSD e del suo recepimento in Italia, con l’emanazione del D.lgs n°11 del 27 gennaio 2010.
L’Art. 2 del decreto legislativo di recepimento, traspone l’Art. 2 del testo comunitario 2007/64/EC (‘Two legs transactions’: sono assoggettate alla direttiva solo quelle operazioni di pagamento in cui i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati nella UE), precisando al comma 1, che il decreto << si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo.>>.
Tuttavia, avvalendosi dell’interpretazione della Commissione UE secondo la quale “gli Stati membri rimangono completamente liberi di regolare le transazioni ‘One leg‘ in cui almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento è stabilito nella Spazio Economico Europeo”, è stato previsto che le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali (TITOLO IV del D.lgs di recepimento), nonchè le regole sulla data valuta e disponibilità (Art. 23 del decreto) si applichino in ogni caso.
Con ciò, si è inteso far rientrare nell’ambito di applicazione, la totalità delle rimesse di denaro degli immigrati, tutelando tali soggetti in quanto utilizzatori di un servizio di pagamento.
Tornando quindi alla sua osservazione, mi pare di poter dire che, applicando le regole comunitarie disposte dalla 2007/64/EC, qualora il soggetto utilizzatore (lei, nel suo esempio) si ritrovasse ad operare al di fuori della CE:
1) ove impiegasse un altro PSP non comunitario, ricadrebbe nella casistica delle transazione ‘One leg’.
2) ove continuasse a fruire dello stesso PSP, senza quindi il bisogno di introdurne uno nuovo come nel caso precedente, tale possibilità sarebbe soggetta alle regole del paese extra-comunitario ospitante (quindi al di fuori della PSD).
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buongiorno, che interpretazione si può dare della frase “la direttiva non si applica ai servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi” riportata all’articolo 2 lett.k della Direttiva Europea. Mi sembra di capire che una carta di pagamento emessa da una GDO, ad esempio, non sia soggetta all’applicazione della Direttiva se utilizzata presso la GDO o presso una rete limitata.
Grazie
Luca
RISPONDO a LUCA
Grazie per questa domanda, che mi offre l’opportunità di ribadire uno dei punti – a mio avviso – più delicati della PSD (su cui, peraltro, chi mi conosce sa quanto sto “martellando” da sempre …).
La sua interpretazione, potrebbe in prima battuta ritenersi corretta; tuttavia, ciò che si rende necessario, è chiarire quali siano (o possano essere) i “confini” di rete limitata (chi mi legge sul blog e su altre riviste, o partecipa agli eventi formativi e di comuicazione a cura del sottoscritto, sa che sono solito richiamare l’attenzione su questi temi, con la domanda – rettorica – : << How much is limited my limited network ? >>).
Proviamo a rileggere (ed a ripercorrere storicamente), il punto da lei osservato della 2007/64/EC, nel decreto di reepimento della PSD (D.lgs. n° 11, del 27 gennaio 2010).
L’Art. 2 al comma 2(m) del decreto suddetto, pone nel c.d. negative scope, quei <<servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi >>.
Quanto ho evidenziato in grassetto, è coerente con quanto esplicitamente riferito nel c.d. “Decreto Unificato sugli intermediari finanziari non bancari” di cui al D.M. del MEF 17 febbraio 2009 n° 29, con il quale continuavano a non esser fatte rientrare fra le «attività di prestazione di servizi di pagamento» sia l’emissione o la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate sia l’emissione o la gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito, purché «utilizzabili esclusivamente presso lo stesso» – ciò vale in entrambi i casi – «o, in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di tali beni o servizi»; quest’ultima parte, che ho evidenziato in grassetto, rappresentava (all’epoca dell’emanazione del D.M.) la vera novità, ed è la stessa che viene parimenti ripresa nel D.lgs di recepimento della PSD.
E’ evidente che, la domanda postulata all’inizio di questo commento, necessita di essere meglio riformulata: << Quali possano realmente essere i confini “negoziali” di una limited network ? >>.
Su questo tema (come dicevo), non vi è ancora una ragionevole chiarezza (occorrerrà probabilmente ricorrere ad interpretazioni della Commissione Europea) e, in ogni caso, vale – a mio avviso – la considerazione che ho scritto in chiusura del mio articolo su Bancamatica di Gen/Feb 2010 – Gift Card: quando e perché chiamarle “gift”, al quale rimando lei e tutti coloro che volessero approfondire la materia specifica.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Nella DIrettiva PSD 64/2007 sono dettagliati chiaramente i contenuti informativi delle Comunicazione Informazioni e condizioni al Pagatore ( Direttiva PSD art 38 singolo; 48 contratto quadro); e delle Comunicazione Informazioni e condizioni al Beneficiario ( Direttiva PSD art 39 singolo; 49 contratto quadro).
Nel decreto legislativo 11/2010 di recepimento della Direttiva ritrovo indicato nell’art 126-quater che Banca d’Italia disciplina contenuti e condizioni che il PSP deve fornire o rendere disponibili all’Utente. Ma nello stesso decreto 11/2010 non trovo il dettaglio delle comunicazioni riportato nella DIrettiva PSD. Dove è stato recepito nelle disposizioni di vigilanza Banca d’Italia per gli Istituti di Pagamento?
Grazie
Eleonora
RISPONDO ad ELEONORA
Il 15 febbraio 2010, la Banca d’Italia ha emanato anche un altro provvedimento (oltre a quello relativo alle disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento) …
Di seguito il link su Banca d’Italia per il provvedimento attuativo del titolo IV del D.lgs 27 gennaio 2010 n° 11 (trasposizione del TITOLO III del testo comunitario 2007/64/EC):
http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/provv/trasparenza_operazioni .
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buonasera,
leggendo congiuntamente la nuova PSD ed il provvedimento di vigilanza per le P.I. emesso dalla Banca d’Italia, mi rimane un dubbio sul valore del capitale sociale che quest’ultima chiede per una P.I. e per il quale chiedo un suo parere. E’ possibile che i limiti siano per così dire così bassi (il più basso è 20.000 euro il più alto 125.000) e che non sia prevista poi una qualche fidejussione bancaria o garanzia in fase di richiesta (al di là del patrimonio di vigilanza)?
Grazie
RISPONDO a FRANCESCA
Consideri che i valori da lei ricordati, sono unicamente riferiti al capitale iniziale degli Istituti di Pagamento.
Personalmente, sono in realtà dell’avviso di considerare assai più rilevanti, le disposizioni previste per il capitale di esercizio dei nuovi intermediari non bancari, ovvero i fondi propri che costituiscono (anche) il patrimonio di vigilanza.
Aggiungo inoltre che, ai fini della tutela dei fondi collocati sui Conti di Pagamento gestiti dagli Istituti di Pagamento, le disposizioni di vigilanza emanate da Banca d’Italia con il provvedimento del 15 febbraio 2010, richiedono espressamente la presenza di un Istituto di Credito ( “le somme di denaro dei clienti detenute nei conti di pagamento dall’Istituto di Pagamento e non ancora consegnate al beneficiario o trasferite ad un altro prestatore di servizi di pagamento entro la prima giornata operativa successiva al giorno in cui i fondi sono stati ricevuti, sono:
– depositati presso una banca autorizzata ad operare in Italia in conti intestati agli intermediari depositanti con l’indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli dell’istituto di pagamento;
- investiti in titoli di debito qualificati, depositati presso depositari abilitati.”).
Infine, tutta la disciplina prudenziale (Capitolo V delle Disp. di vigilanza per gli I.P.), nonché l’Organizzazione Amministrativa e Contabile e Controlli Interni (Cap. VI delle Disp. di vigilanza per gli I.P.), penso siano ragionevolmente assai più “incidevoli” di un capitale iniziale apparentemente basso … (non so se sono riuscito a rendere l’idea).
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buongiorno,
vorrei chiedere il suo parere rispetto alla possibilità, per un istituto di pagamento (IP), di essere intermediario di un’operazione di pagamento in cui agisce anche come fornitore di beni o servizi.
In generale mi sembra di capire che non ci sia un limite in questo senso.
Ad esempio, se immaginiamo una utility che ottenga l’autorizzazione a diventare IP, essa potrebbe gestire direttamente gli incassi delle proprie bollette dai propri clienti / utenti di servizi di pagamento.
Esiste però un’eccezione per le operazioni di pagamento effettuate attraverso il telefonino: esse sono operazioni di pagamento ai sensi della PSD solo se l’operatore di rete agisce esclusivamente come intermediario tra l’utente di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi (ho semplificato, spero non travisandolo, il senso del settimo punto dell’allegato alla PSD che descrive i servizi di pagamento).
Per le Telco che si costituiscano IP si creerebbe quindi una situazione particolare:
- possono gestire gli incassi di propri beni / servizi, se lo strumento di pagamento usato dai propri clienti /utenti di servizi di pagamento non è il telefonino (ma ad esempio una carta);
- viceversa, possono gestire solo gli incassi di beni / servizi altrui se i propri utenti di servizi di pagamento utilizzano il telefonino come strumento di pagamento.
Secondo lei si tratta di una interpretazione corretta? Se si, per quale motivo il legislatore europeo ha introdotto questa distinzione?
Grazie,
Nicola
RISPONDO a NICOLA
Temo che la sua semplificazione, rischi di alterare il senso autentico del discernimento.
Il legislatore comunitario ha ritenuto di introdurre (e quello nazionale di trasporre as is) la distinzione di cui al punto 7 dell’allegato della 2007/64/EC, dando un’indicazione che è stata ripresa anche nella nuova direttiva sulla moneta elettronica (2009/110/EC).
La rimando pertanto ad una mia precedente risposta, che, coerentemente con quanto lei mi sta chiedendo, rispondeva ad un dubbio che si ritrova in perfetta analogia con la sua perplessità:
http://closetopay.wordpress.com/2009/12/01/la-psd-terza-puntata-sulla-strada-del-recepimento-%e2%80%a6-anche-in-italia/#comment-242.
Le casistiche che ricadono nel negative scope/positive scope, per le TELCO operanti un’attività di intermediazione del pagamento, valgono tanto per la nuova EMD che per la PSD.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Ciao Roberto, secondo te una carta di pagamento emessa da un istituto di pagamento può essere considerata una vera e propria carta di credito? e quindi può essere utilizzata anche per fare acquisti presso tutti i negozi? e non solo presso l’emittente della carta. Grazie
RISPONDO a LUCA
Qualora una “Carta di Pagamento” (per il momento chiamiamola così …) dovesse essere utilizzata solo presso la sede dell’emittente stesso, o presso una “Rete Limitata”, si ricadrebbe nel Negative Scope della PSD (come previsto nel testo comunitario 2007/64/CE all’Art. 3 – lettera k, trasposto in Italia nel D.lgs n° 11/2010 all’Art. 2 – comma 2 – lettera m).
In relazione al tuo quesito, valgono le seguenti mie considerazioni: l’Art. 114-octies del nuovo T.U.B. (novellato ed esteso dal suddetto D.lgs di recepimento), dice abbastanza chiaramente che un Istituto di Pagamento può esercitare attività accessorie, fra le quali si ascrivono la concessione di crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con modalità stabilite dalla nostra banca centrale, soggiungendo poi (al comma 2), che ulteriori disposizioni saranno emanate per la “concessione di credito collegata all’emissione o alla gestione di carte di credito”.
Nelle disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento , gli unici riferimenti (ad oggi) che vengono fatti, al riguardo della possibilità per la nuova tipologia di intermediario che concede finanziamenti (si può intendere anche mediante carte di credito), si ritrovano al Capitolo V/Sezione III/Punto 3 .
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buonasera Roberto,
il mio dubbio sulla normativa PSD riguarda la reale capacità di non utilizzare le banche per operazioni quali ad esempio i pagamenti da cliente della PI verso altre PI o banche.
Per cercare di essere più chiaro vorrei sapere se il pagamento preso ad esempio può essere inviato sulla RNI direttamente dal conto della PI oppure deve essere “veicolato” da una banca.
Spero di essere stato chiaro e ti ringrazio per l’attenzione.
daniele
RISPONDO a DANIELE
Premesso che
– il trasferimento di fondi tra Conti di Pagamento emessi e gestiti da differenti Istituti di Pagamento, o fra Conti di Pagamento emessi/gestiti da un Istituto di Pagamento ed una banca, deve evvenire esplicitando l’IBAN;
atteso che
– l’accesso ai Sistemi di Pagamento che permettono il clearing (con ciò intendendo anche l’accesso alle reti, quali ad esempio RNI o SWIFT), viene regolamentato dall’Art. 28 del testo comunitario 2007/64/CE (come trasposto in Italia nel D.lgs n°11/2010 all’Art. 30);
nelle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento (di cui al provv. Banca d’Italia del 15 febbraio 2010) all’Allegato D (Descrizione dei servizi di pagamento e delle relative caratteristiche) – Sez. B (caratteristiche dei Servizi di Pagamento che un IP richiedente autorizzazione, intende erogare), si evince che, per quanto attiene l’esecuzione di ordini di pagamento (prodotti o servizi offerti, quali ad esempio: trasferimento fondi, addebito diretto, bonifici, ordini permanenti, operazioni disposte mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi), l’IP richiedente autorizzazione, deve indicare la << [...] Modalità di prestazione del servizio, modalità di accesso a procedure di scambio e di regolamento delle operazioni (ad es.: adesione a procedure interbancarie, ricorso a tramite operativo, canale di regolamento prescelto). >>.
Al Cap.VI/Sez.II delle medesime suddette disposizioni di vigilanza, si rinviene che sia possibile per un IP, esternalizzare funzioni operative – anche importanti – presso un outsourcer, che potrebbe agire da “tramite operativo”.
Il ruolo della Banca, non è già propriamente il ruolo di “veicolatore” che tu ipotizzi nel tuo quesito, laddove (come probabilmente saprai, leggendo un mio precedente commento ad un’altra domanda di una lettrice di CloseToPay:
http://closetopay.wordpress.com/2010/03/02/pubblicati-in-g-u-le-disposizioni-attuative-per-gli-istituti-di-pagamento-recepimento-psd/#comment-292 ), la banca è comunque necessaria per un IP, ai fini della tutela dei fondi collocati sui Conti di Pagamento gestiti.
In tal senso, è possibile assumere che la banca gestore del conto di appoggio di un IP, sia anche quella che “abiliti” il tramite operativo di cui sopra, onorando quanto disposto dagli articoli citati nella premessa.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buongiorno,
leggendo le disposizioni di vigilanza della banca d’Italia ho visto che c’è l’elenco dei documenti da consegnare alla banca d’italia per poter fare la richiesta. Ma esattamente quale ufficio della banca d’italia dovrebbe essere il gestore di questa area?
Marco
RISPONDO a MARCO
Per l’autorizzazione a costituire un Istituto di Pagamento (o ad autorizzare come Istituto di Pagamento una società già esistente), l’unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo, è il Servizio Rapporti Esterni e Affari Generali.
Tuttavia, in sede di rilascio dell’autorizzazione, la banca centrale comunica al richiedente, l’unità organizzativa competente per la vigilanza sull’Istituto di Pagamento stesso, in base ai criteri stabiliti dall’art. 9 del Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008.
Mi permetta di aggiungere un mio commento ulteriore (poichè non vorrei averla sulla coscienza …): se pensa che la richiesta di autorizzazione ad operare come Istituto di Pagamento, possa essere unicamente gestita alla stregua di una pratica burocratica (ovvero: leggo quali sono le documentazioni da predisporre, le preparo e poi le spedisco al B.I.), è sulla cattiva strada !
Al di là del messaggio “pro consulente” (che ovviamente passa …), mi creda, è innanzitutto necessario avere “consapevolezza” (qui intesa non come presunta, bensì come pervenuta).
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
La ringrazio per la risposta, la mia domanda è stata posta per capire chi eventualmente contattare per avere informazioni su tutte quelle che sono le procedure da espletare (ed eventualmente anche per avere qualche chiarimento su tali procedure) per poter fare richiesta per l’autorizzazione ad esercitare l’attività di istituto di pagamento.
RISPONDO a MARCO
Gentile Marco, intuendo le ragioni della sua domanda, mi ero permesso di esprimere il commento riportato in coda alla mia risposta.
La invito a considerare l’opportunità di contattarmi, in merito alla sua (od alla vostra) esigenza.
La mia attività professionale, non è (solo) quella di blogger e di evangelist nel settore e/m-Payment; nel concreto, offro la mia ventennale esperienza, in chiave consulenziale, per lo sviluppo razionale e competitivo di nuove proposizioni/implementazioni nel mercato dei Payment Service Provider, focalizzata in particolare sulle realtà che vorrebbero procedere nella richiesta di autorizzazione, per operare come Istituto di Pagamento.
L’abilitazione introdotta con la PSD, per questi nuovi soggetti non bancari, che potranno intermediare un pagamento, conferisce al futuro Istituto alcune possibilità, che provo a riassumere in due macro-categorie (declinabili in funzione delle aspettative/esigenze del nuovo entrante):
OFFERTA SUL MERCATO ARMONIZZATO DEI PAGAMENTI
– Possibilità di operare come Istituto di Pagamento, per sviluppare nuove proposizioni a favore di un’utenza B2B o B2C
INSOURCING GESTIONI PAGAMENTI
– Possibilità di operare come Istituto di Pagamento, la gestione dei pagamenti per proprio conto (è il caso di aziende che si configurano, ad esempio, come grandi movimentatori di transazioni), disintermediando la banca in alcuni processi (la banca, permane come banca tesoriera)
A risentirla nel breve, per approfondire eventuali vostre reali esigenze.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Ci sono insistenti voci (ma mi sembrerebbero infondate) che dal 5/7 verrebbe reso obbligatoria la presenza dell’IBAN anche sulle ricevute bancarie.
C’è qualche fondamento di verità ??
Grazie
RISPONDO ad ATTILIO
Non mi chieda per quali ragioni, dette “insistenti voci” stiano circolando, forse per un’interpretazione “lata” di quanto disposto all’Art. 38 – Disposizioni transitorie in materia di addebiti diretti del D.lgs n° 11/2010 (recepimento PSD),
<< I prestatori di servizi di pagamento adeguano le procedure di pagamento relative agli addebiti diretti ed agli incassi alle disposizioni del presente decreto entro il 5 luglio 2010. >>.
In realtà non c’è assolutamente bisogno dell’IBAN; gli amici di AITI (l’Associazione Italiana dei Tesorieri d’Impresa), hanno invece chiesto che tra banca assuntrice e banca domiciliataria viaggi il codice del creditore, in modo che il debitore possa integrare il messaggio con la sua contabilità (e-reconciliation) … e questo mi sembra assai più logico!
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buonasera Roberto,
vorrei che mi chiarisse per favore un aspetto costitutivo dell’IP in presenza di una “società già esistente”: la richiesta di costituzione a Bankit presuppone la costituzione di una “nuova” azienda con funzione di IP che affianca la società esistente (apertura p.IVA, iscrizioni varie ecc.) oppure, come ritenevo di aver capito qualche tempo fa, la società esistente amplia il proprio business primario affiancando il business complementare derivante dall’IP?
In effetti trovo di non semplice interpretazione la frase (La domanda di autorizzazione all’attività è inoltrata dopo l’approvazione della delibera di modifica dell’atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l’iscrizione nel registro delle imprese.) presente nel Cap.II, Sez.VI, p.1 del “Provvedimento della Banca d’Italia” del 15/02/2010.
La ringrazio anticipatamente e le auguro buona serata.
Angelo
RISPONDO ad ANGELO
Penso di interpretare correttamente la sua domanda, se considero di poterla calare nel più specifico ambito dei c.d. “Istituti di Pagamento ibridi”, ovvero quei soggetti che, a fronte di un’attività imprenditoriale pregressa, decidono di ampliare il proprio business, offrendo Servizi di Pagamento in qualità di PSP, autorizzati ex Art.114-novies del T.U.B. .
Nel caso in ipotesi, le dispozizioni di vigilanza di cui al Provv. della Banca d’Italia del 15/02/2010 (non già e solo quelle descritte al Cap.II – Sez. VI, ma anche quelle evinte al Cap. X) si riferiscono al “Patrimonio destinato“, la cui costituzione si rende necessaria, al fine di procedere con l’istanza di autorizzazione.
In tal senso, vale osservare (in ordine alla sua domanda) che, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata << [...] la delibera costitutiva del patrimonio destinato approvata dall’organo amministrativo e non ancora depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese. Ottenuta l’autorizzazione e prima dell’iscrizione nell’albo degli istituti di pagamento, l’istituto di pagamento inoltra alla Banca d’Italia il certificato che attesta la data di iscrizione del patrimonio destinato nel registro delle imprese. >>.
Per quanto attiene il solo “Patrimonio destinato”, la rimando alle disposizioni di rango primario emanate con il D.lgs n°11/2010 (recepimento PSD) che, novellando il T.U.B.. introducono lo specifico Art. 114-terdecies.
Ove l’ IP istante <<[...] presti allo stesso tempo servizi di pagamento e altre attività imprenditoriali, la Banca d’Italia può richiedere che sia costituita una società dedicata esclusivamente alla prestazione dei servizi di pagamento, se le attività diverse dai servizi di pagamento dell’istituto di pagamento danneggiano o rischiano di
danneggiare la solidità finanziaria di quest’ultimo, l’affidabilità e l’efficienza dei servizi di pagamento o la capacità della Banca d’Italia di esercitare i previsti controlli sull’istituto di pagamento. >>.
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buongiorno,
Da quando è uscita questa legge, si è fatto un gran parlare di aziende che sarebbero potute entrare direttamente nel sistema di pagamenti, sottoforma di Payment Institution, con particolare riferimento ai GDO e ai Telcos.
Volevo sapere allo stato attuale, a quasi sei mesi dall’entrata in vigore della legge, effettivamente questi operatori, o eventualmente altri, hanno effettivamente manifestato la volontà di entrare in questo nuovo “mercato”?
La ringrazio anticipatamente.
Luca
RISPONDO a LUCA
Caro Luca, la sua domanda (che è in parte anche una considerazione) è genuinamente molto azzeccata.
Mi permetterà di risponderle dando una valutazione assolutamente super partes, non potendo (come comprenderà) entrare in dettagli che afferiscono la mia attività di consulenza strategica.
In primo luogo, sarebbe opportuno scindere due aspetti del tema da lei proposto: informazione e comunicazione.
Il primo afferisce l’ambito da lei correttamente alluso, ossia quello prettamente giornalistico (un giornalismo tout court, mi verrebbe da dire …); il secondo, invece, può riguardare un campo assai più ristretto, quale è quello della comunicazione specializzata.
La “informazione” di cui al primo punto, è quella che strombazza da oltre sei mesi il possibile ingresso di quei nuovi entranti da lei citati (non è a caso, che ho sottolineato “il possibile”). La “comunicazione” intesa come al secondo punto, fornisce (o perlomeno cerca) elementi di indirizzo valutativo, declinabili nelle diverse res (de iure, de facto, gestae, publica, populi, ecc.).
Entrambe hanno un senso e un fine compiuti: la prima crea le condizioni d’interesse comune (assolutamente necessarie, stante il risvolto sociologico che sottende all’economia dei pagamenti – un’economia di rete); la seconda, spiega come meglio canalizzare quell’attenzione pubblica, richiamata con l’informazione giornalistica, in un percorso di fattibilità (anche solo potenziale) e di maggiore concretezza finalizzata.
Aggiungo in conclusione che, il compito di noi consulenti, è oggi quello di aiutare il possibile nuovo entrante (prima ancora di accompagnarlo nell’iter di richiesta autorizzativa) a raggiungere almeno due obiettivi: la consapevolezza (intesa nella più ampia accezione), la definizione di un modello di business credibile (e per il quale, deve esservi la consapevolezza di cui prima).
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia
Buongiorno,
leggendo l’art. 2 del D.Lgs. 11/2010, mi sorgono diversi dubbi circa i casi di disapplicazione del Decreto stesso.
La lett.p) annovera le operazioni di pagamento tra la controllante e le sue filiazioni e tra le filiazioni della stessa impresa madre quando l’intermediazione del pagamento sia compiuta da un prestatore di servizi di pagamento appartenente al gruppo.
Questo vuol dire che ogni qual volta la finanziaria di gruppo interviene in un operazione di pagamento (con lo schema del mandato di pagamento) dove o il pagatore o il beneficiario non appartiene al gruppo deve chiedere l’autorizzazione a IP?
Se così fosse le holding che gestiscono la tesoreria accentrata (compreso incassi e pagamenti per conto delle società del gruppo verso soggetti terzi) lo possono fare solo alla condizione di essere autorizzati a IP?
Circa la lett. m) penso che si riferisca alle fidelity cards. Ma “strumenti di pagamento” non sono sole le carte ma anche un insieme di procedure che permettono all’utilizzatore di impartire un ordine di pagamento. E’ possibile allora ritenere che un contratto che permetta al cliente di attivare presso l’intermediario una procedura di pagamento a favore di un insieme limitato di fornitori di beni e servizi (che presentano un sistema comune di commercializzazione o distribuzione) non rientri nel campo di applicazione del decreto?
grazie mille!
RISPONDO a FABIO
Gentile Fabio,
“Disapplicazione” (riferita sia al Decreto Legislativo di recepimento, sia all’intero testo comunitario 2007/64/EC), è un termine che viene assunto liberamente in Italiano, come traduzione dall’Inglese di “Negative scope” (in contrapposizione al c.d. “Positive scope”).
Per le attività che si ritrovano in tale ambito, il legislatore ha semplicemente ritenuto la non applicabilità del testo normativo, con ciò non volendo disporre ex lege, gli obblighi che per dette attività, qualora si ritrovassero nel “Positive scope”, la medesima novella istruirebbe.
In tal senso, quando lei dice: << […] Se così fosse le holding che gestiscono la tesoreria accentrata (compreso incassi e pagamenti per conto delle società del gruppo verso soggetti terzi) lo possono fare solo alla condizione di essere autorizzati a IP? >>, sta assumendo una condizione che, in quell’articolo (ossia l’Art. 2 del D.Lgs N°11/2010 che traspone –anche – l’Art. 3 della 2007/64/EC), non è deliberatamente espressa.
In un mio articolo su Bancamatica di Gennaio 2010, concludevo asserendo che << […] nel perimetro disciplinato, si conoscono le regole da interpretare, al di fuori di esso, si può solo consapevolmente ipotizzare delle interpretazioni …>> (mi creda, il Negative scope della PSD è come una Gestalt!).
Ciò premesso, venendo più puntualmente alla prima delle sue due riflessioni, se le tesorerie accentrate ( che gestiscono incassi e pagamenti per conto delle società del gruppo verso soggetti terzi) operano come Intermediari Finanziari Non Bancari ex Art.106 o 107 del T.U.B., le suggerisco di leggere quanto il D.lgs N°11/2010 dispone all’Art.37 (regime transitorio per i 106 e 107 che prestano –anche – Servizi di Pagamento).
In merito alla sua osservazione sulla Lett. m) dell’Art. 2 del Decreto Legislativo di recepimento, la rimando invece ad un mio commento su CloseToPay del 21 marzo 2010, in risposta ad un altro lettore che formulava una domanda analoga:
http://closetopay.wordpress.com/2010/03/02/pubblicati-in-g-u-le-disposizioni-attuative-per-gli-istituti-di-pagamento-recepimento-psd/#comment-286
The CloseToPay Master
Roberto Garavaglia