E’ un altro momento di quelli tanto attesi dai lettori di CloseToPay.
La Banca d’Italia ha emanato il provvedimento di attuazione del Titolo II del Decreto di recepimento della PSD (D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010), relativo ai diritti e gli obblighi delle parti contraenti un servizio di pagamento.
Nella predisposizione del provvedimento, che viene pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale (G.U. N° 176 - 30 luglio 2011), la nostra banca centrale, ha tenuto in considerazione sia l’esperienza applicativa maturata dal recepimento del testo comunitario della PSD nella normativa primaria nazionale (modifica del T.U.B. avvenuta a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs N°11/2010 il 1 marzo 2010), sia gli esiti di una procedura di consultazione pubblica, che ha permesso ad operatori, professionisti, accademici e associazioni di categoria di prestatori e utilizzatori di servizi di pagamento di fornire commenti e suggerimenti (il sottoscritto, ha avuto l’opportunità di partecipare attivamente a detta consultazione).
Nell’esercizio della funzione di sorveglianza sul sistema dei pagamenti (ex Art.146 T.U.B.), la Banca d’Italia, verificherà il rispetto delle disposizioni emanate, la cui entrata in vigore è fissata al 1° ottobre 2011.
La valenza di tale provvedimento che, come noto, era atteso dagli operatori del settore (sia quelli bancari che quelli non bancari) con grande attenzione, fornisce alcune tra le più importanti indicazioni, che afferiscono almeno i seguenti ambiti:
- applicazione della disciplina sui servizi di pagamento (ambiti di applicazione oggettivo e soggettivo)
- definizione più precisa dei cc.dd. “Negative Scope” e “Positive scope”,
- precisazione dell’ambito soggettivo, in particolare per quanto attiene la categori degli utilizzatori “non consumatori”;
- spese applicabili alla clientela;
- modalità per la corretta esecuzione degli ordini di pagamento e le responsabilità che gravano sulle parti coinvolte;
- micropagamenti;
- profili di sicurezza dei pagamenti elettronici.
Riassumo brevemente per ciascuno dei suddetti punti in elenco, quella che è, a mio personale avviso, la maggiore portata dell’impatto, rimandando (per chi fosse interessato ad approfondire) ad altre sedi, una disamina più puntuale e dettagliata, che possa consentire una più efficace mappatura dei dettami normativi, sui differenti modelli di business e di servizio.
NEGATIVE SCOPE
La migliore precisione con cui sono stati definiti i perimetri delle deroghe concesse, a quelle attività che non rientrano nella definizione di Servizi di Pagamento, rileva nei seguenti contesti:
- Strumenti a spendibilità limitata,
laddove la valutazione di conformità alla deroga, deve essere analizzata con particolare cura, avendo – anche – riguardo ai confini spaziali e negoziali delle reti cc.dd. “limitate”ed alla tipologia di prodotti o servizi acquistabili; - Mobile Payment,
per un’ineludibile comprensione della fattibilità o dell’impedimento, di intermediare il pagamento di beni digitali e fisici, usando il credito telefonico di un operatore di rete (ma anche quello – non telefonico - di qualsiasi altro operatore digitale o informatico), in alcuni ambiti operativi su cui si sono maggiormente addensate perplessità e formulate ipotesi (spesso azzardate), quali ad esempio quelli riferibili ai titoli di legittimazione elettronici abilitativi all’ottenimento di beni o servizi, oppure quelli riconducibili all’annoso tema della fruizione o consegna di beni immateriali su dispositivi o tramite un servizio di trasmissione dati riconducibile allo stesso operatore, che fruisce della deroga in parola (e, conversamente, cosa significhi quando tale precisazione di riconducibilità sia non contemperata); - Cash-Pooling
di particolare interesse per le tesorerie d’impresa, nei casi in cui si vuole ottenere la mera ottimizzazione della gestione delle relative disponibilità finanziarie.
POSITIVE SCOPE
Per contro, la più chiara definizione del Negative Scope, permette di delineare con altrettanta maggiore lucidità l’ambito di applicazione oggettivo positivo, ossia la la classificazione di quelle attività relative a Servizi di Pagamento, che ricadono nella non disapplicazione del Decreto di recepimento della PSD.
Fra queste rileva osservare, una più netta ed inequivocabile definizione afferibile il servizio di Acquiring.
In particolare, viene chiaramente specificato che è annoverata tra i servizi di pagamento l’attività di “acquisizione” di strumenti di pagamento (Art. 1, comma 1, lettera b) n. 5 del D.lgs N°11/2010) consistente “[…]nella stipula di apposito contratto per il convenzionamento dei soggetti (ad esempio, esercizi commerciali) abilitati all’accettazione di uno strumento di pagamento, secondo le regole del circuito di riferimento, accompagnata dalla gestione dei relativi flussi finanziari (c.d. acquiring).”
Al riguardo, è precisato che il fulcro del servizio è il “convenzionamento” con un circuito di pagamento per l’accettazione di un determinato strumento, indicando che “[…] la mera gestione di terminali non costituisce servizio di acquiring; tuttavia, data la loro importanza per l’accettazione di uno strumento di pagamento, ai sensi dell’articolo 146, comma 2 del TUB, i soggetti che forniscono e gestiscono i terminali assicurano che i propri servizi consentano ai prestatori di servizi di pagamento la piena conformità alle disposizioni del Decreto e del presente Provvedimento”.
SPESE APPLICABILI ALLA CLIENTELA
Tra i punti più “delicati” di questo ambito, figurano:
- gratuità delle misure correttive e preventive di errori e inesattezze nell’esecuzione di operazioni di pagamento
- regole tariffarie (la c.d. “regola share”)
- Divieto di decurtazione delle spese
- Divieto di surcharge ed impiego della leva tariffaria per disincentivare l’utilizzo degli strumenti di pagamento meno efficienti e affidabili (imposizione del divieto del surcharge, ma anche individuazione da parte di Banca d’Italia di casi in cui sia possibile derogare al divieto).
Rimando volentieri ad un mio precedente articolo dello scorso anno “L’EFFICIENZA DEI SERVIZI DI PAGAMENTO: COSTI E PREZZI SECONDO LA PSD” – Bancamatica, maggio 2010, in quanto contributo (molto …) antesignano di una materia, per alcuni aspetti ancora in fieri.
MODALITA’ PER LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO E RESPONSABILITA’ GRAVANTI SULLE PARTI COINVOLTE
Il tema trattato, è sicuramente quello più ampio; in questa sede mi limito pertanto a fare una sola ed unica riflessione, in relazione al tema della riservatezza dei dispositivi di sicurezza impiegabili per una transazione di
e-Commerce (acquisto online di un prodotto/servizio via internet da un web merchant).
Nei casi in cui lo strumento di pagamento preveda l’impiego di dispositivi personalizzati di sicurezza, l’utilizzatore è obbligato a porre in atto, tutti gli accorgimenti idonei a preservare la riservatezza nei medesimi e necessari al fine di evitare utilizzi non autorizzati dello strumento stesso.
Il tema dei cc.dd. “Overlay Services”, ovvero di quei servzi che consentono l’esecuzione di pagamenti in ambiente internet, attraverso l’interposizione – tra prestatore di servizi di pagamento e utilizzatore – di un soggetto in possesso dei codici di autenticazione di quest’ultimo (e che in alcun modo devono confondersi con i servizi basati su sistemi OBeP!), trova quindi una chiara risoluzione nel seguente disposto: “[…] E’ necessario che l’utilizzatore ottenga l’autorizzazione del proprio prestatore di servizi di pagamento prima di fornire a terzi i codici per l’utilizzo del servizio o dello strumento di pagamento. […] Qualora il contratto tra utilizzatore e prestatore di servizi di pagamento faccia divieto al primo di comunicare a terzi i codici di sicurezza, la violazione di tale divieto integra una condotta negligente da parte dell’utilizzatore, non consentendogli di avvalersi dell’esenzione di responsabilità di cui al successivo paragrafo”.
MICROPAGAMENTI
Il tema (particolarmente caro ai lettori di CloseToPay) è stato dal sottoscritto ampiamente trattato in questi mesi, in una serie di articoli intitolata “Macroattenzione ai micropagamenti”, che da gennaio 2011 compaiono sul blog (manca ancora la quarta ed ultima puntata, che volevo appunto redigere e pubblicare ad emanazione del provvedimento attuativo di Banca d’Italia in oggetto e, se possibile, a posteriori del recepimento della nuova direttiva sulla moneta elettronica (2009/110/EC, la c.d. “nuova EMD” o “IMEL2”).
Il provvedimento riprende in linearità e coerenza tutti gli argomenti che, nella succitata serie su CloseToPay, erano stati affrontati.
Non penso ci sia quindi null’altro da aggiungere se non segnalare che, alcune delle deroghe previste per gli strumenti di micropagamento valgono anche per la moneta elettronica, e che, entro certi limiti (ossia quelli che permettono l’uso in anonimo), valgono solo per la moneta elettronica .
PROFILI DI SICUREZZA DEI PAGAMENTI ELETTRONICI
Sotto il profilo della sicurezza, il provvedimento riprende il testo del secondo documento che andò in consultazione pubblica a settembre del 2010 “Tipologie di strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza”, in alcuni punti correggendo anomalie interpretative (p.e. quelle relative ai cc.dd. Strumenti di pagamento di “basso valore”) ed in altri dando chiara indicazione delle modalità con cui Banca d’Italia riconosce la qualifica di strumento a “maggior sicurezza”.
Anche in questo caso, l’argomento è noto ai miei lettori (così come lo è il mio pensiero), e, ricordando ad esempio l’articolo “INCENTIVI ALL’OFFERTA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO PIÙ SICURI, SECONDO LA PSD” – Bancamatica, marzo 2010, osservo che, su tali temi, le dinamiche competitive che si vorranno sviluppare, trovano nel provvedimento in questione, una valida base di riferimento, necessaria al fine di conseguire la suddetta qualifica di strumento “più sicuro”.
Concludo questo post con un’ultima riflessione.
La complessità della materia trattata è notevole e, considerando la natura prescrittiva delle nuove regole, sarà importante testarne la concreta applicazione e interpretazione da parte di chi dovrà adempiervi.
Dal mio punto di vista, dedicherò ancora molto spazio a questi temi, pur sempre nell’economia di questo blog, rendendomi disponibile (come sempre) ad un confronto interlocutorio in altre sedi (ovvero quelle della consulenza, su cui baso la mia attività professionale).
Mai come in questo caso, la progettazione di una nuova proposizione di valore, sia essa costituita da un prodotto o un servizio di pagamento (m-Payment,
e-Payment, Card Payment, …) deve a mio avviso possedere un attributo fondamentale: la “resilienza”, ossia la capacità di resistere nel tempo agli urti/impatti (e quelli dipesi dalla normativa … sono notevoli!), pur mantenendo una propria flessibilità e dinamicità intrinseche.
