La PSD Payment Services Directive. Terza puntata: sulla strada del recepimento … anche in Italia

E’ trascorso un bel po’ di tempo dall’ultima puntata dedicata esplicitamente alla Direttiva comunitaria sui Servizi di Pagamento (2007/64/EC); tuttavia, chi mi conosce e legge CloseToPay, sa che, in molti altri articoli ed (ovviamente) nell’ambito delle attività di consulenza strategica, che svolgo a favore di Nuovi Entranti-futuri Istituti di Pagamento, non ho mai “mollato la presa” né tralasciato occasione, per richiamarne i temi più “caldi”, riferibili in particolar modo alla nuova categoria di Intermediari di Pagamento abilitati.

Vengo oggi a riassumere alcuni aspetti afferenti la trasposizione ed il recepimento della PSD in Italia, peraltro già in parte accennati in alcuni commenti su CloseToPay ( [1] , [2], [3]), ai quali vi rimando per introdurre il tema principale di questo post.

Nel nostro Paese, il recepimento della 2007/64/EC, avviene – in prima istanza – tramite un intervento sulla normativa primaria, ovvero a seguito dell’emanazione di un D.lgs, che introduce nuove norme, e che, facendo anche ricorso alla tecnica della novella legislativa, modifica il T.U.B. (in particolare, proprio per quanto attiene gli Istituti di Pagamento – v. Art. 33).

La Legge 7 Luglio 2009, n° 88 (Legge comunitaria 2008), ha delegato il Governo ad adottare entro la scadenza del termine di recepimento (1/11/2009), il decreto legislativo suddetto.

In particolare sottolineo che, tale legge, all’Art. 32, ha individuato nella Banca d’Italia:

  • l’autorità competente ad autorizzare l’avvio dell’esercizio delle attività ed a esercitare il controllo sugli Istituti di Pagamento abilitati, nonché a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l’esecuzione delle operazioni di pagamento;
  • l’autorità competente a specificare le regole che disciplinano l’accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parità concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;

Durante il c.d.m. del 28 Ottobre 2009, è stato discusso ed approvato in prima lettura, lo schema del Decreto di recepimento della Direttiva sui Servizi di Pagamento.

L’iter che seguirà (e che sta evolvendo), prevede che il testo approvato, vada alle camere per un giro di consultazione (presso le commissioni preposte – VI Commissione “Finanza e Tesoro”), e successivamente ritorni al Consiglio, per la ratifica del testo finale.

Alla nostra banca centrale, è altresì attribuito il compito di emanare disposizioni attuative, a seguito della pubblicazione in G.U. del D.lgs suddetto, tramite opportuni interventi sulla disciplina secondaria (all’uopo, è opportuno sottolineare che, a differenza di quanto accaduto in occasione delle passate modifiche del TUB – penso ad esempio nel caso dell’introduzione del Titolo V-bis per gli Istituti di Moneta Elettronica, conseguente al recepimento della direttiva 2000/46/EC – la delega legislativa conferita alla Banca d’Italia, non presume alcun intervento del CICR – Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio).

Ma veniamo ai nuovi intermediari di pagamento abilitati.

I Payment Institution “inTUBati”

… potremmo asserire, con quella nota di leggerezza, che mi obbligo ad introdurre, per non appesantire troppo la lettura !

Il titolo III dello schema del D.lgs di recepimento, introduce di fatto modifiche al TUB., inserendo un nuovo titolo: il Titolo V-ter degli Istituti di Pagamento.

In questo nuovo titolo del Testo Unico Bancario, viene (tramite l’aggiunta di 11 nuovi articoli) trasposto quasi integralmente, il Titolo II della direttiva 2007/64/EC, prevedendo per gli Istituti di Pagamento:

  • la riserva di attività di Servizi di Pagamento,
  • la disciplina relativa ai requisiti di accesso al mercato con i relativi criteri di valutazione (rimandando alla normativa secondaria, l’individuazione dei casi di revoca o mancata autorizzazione),
  • l’istituzione di un specifico albo,
  • l’attribuzione dei poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva alla Banca d’Italia,
  • i provvedimenti di rigore nonché l’impianto sanzionatorio.

In stretta analogia a quanto avviene per gli enti creditizi e gli altri intermediari finanziari, le regole tecniche per la vigilanza prudenziale, verranno definite in sede attuativa del decreto. Tra questi futuri disposti, si annovereranno anche:

  • la quantificazione del capitale iniziale di un Istituto di Pagamento (in funzione dei servizi prestati di cui si dovrà darà dichiarazione di prestazione, in fase di richiesta dell’autorizzazione) e l’indicazione dei criteri di calcolo dei fondi propri (capitale di esercizio, patrimonio di vigilanza),
  • le disposizioni necessarie in materia di governance societaria (risk management e internal audit)

Nel dettaglio, riporto ciò che, a mio avviso, ritengo più utile rimarcare in questa sede (nell’economia di questo post), al riguardo del novello Titolo V-ter del T.U.B. e delle norme specifiche che, in esso, vengono dettate, per talune peculiarità dei Payment Institutions:

  • attività accessorie esercibili (tra le quali, la concessione di credito accessorio e finalizzato all’esecuzione di un’Operazione di Pagamento)
  • esercizio di altre attività imprenditoriali (per gli Istituti di Pagamento ibridi)
  • regole per il ring-fencing
  • gestione di sistemi di pagamento
  • disposizioni per la concessione di credito connessa all’emissione o alla gestione di carte di pagamento (dettate dalla nostra banca centrale)
  • operatività transfrontaliera (e l’esercizio del diritto di passaporto per un Istituto di Pagamento)
  • gestione del Conto di Pagamento e tutela dei fondi ivi collocati
  • regime di deroghe per i c.d. “Small P.I.”

Durante l’attuazione … la disciplina transitoria

A tutela dei diritti sia degli attuali prestatori di servizi di pagamento, sia dei propri clienti, nello schema del D.lgs di recepimento, sono riprese le pertinenti impostazioni della direttiva 2007/64/EC

Nel dettaglio, si è reso necessario normare in forma agevole, il passaggio (previsto entro il 30 aprile 2011), al nuovo regime per gli attuali intermediari di pagamento, in modo da evitare l’emersione di costi eccessivi.

Su questo punto, ritornerò espressamente in articoli di prossima
pubblicazione, poiché ritengo di fondamentale importanza
evincere ed analizzare, gli impatti che, nel
costituendo “mercato armonizzato dei servizi di pagamento”,
il “passaggio” di cui sopra dovrà avvenire.

Ricordo, che il 30 Aprile 2011, è il medesimo termine entro cui dovrà essere recepita la direttiva 2009/110/EC – nuova EMD e-Money Directive, e da cui si avranno gli effetti dalla stessa disciplinati (giusto per sottolineare, ancora una volta !, quanto già espresso in precedenti pubblicazioni su CloseToPay: [1], [2], [3]).

Per ciò che concerne gli aspetti afferenti il principio di mantenimento dei contratti in essere (il riferimento è valido in particolare per gli Enti Creditizi ed i rapporti con i propri clienti), i medesimi risulteranno modificati ex lege dalla nuova normativa; all’uopo, i prestatori di servizi di pagamento dovranno comunicare le modifiche entro il termine del 30 aprile 2010.

In conclusione: “vacatio legis” … il regalo di Natale (tanto desiderato)

Permettetemi di concludere sobriamente (ci vuole proprio !).

Laddove altre priorità del Governo non interferissero, nella previsione che il D.lgs di recepimento venga discusso e ratificato entro la metà di Dicembre 2009 (tempo limite previsto), l’entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in G.U., fa emergere l’opportunità di introdurre un periodo di vacatio legis, tale da permettere agli operatori di gestire il passaggio al nuovo regime (mi riferisco ovviamente agli attuali operatori di settore), con un margine di preavviso accettabile.

Buon Natale !

(e a presto, sempre su CloseToPay).


10 risposte a "La PSD Payment Services Directive. Terza puntata: sulla strada del recepimento … anche in Italia"

  1. RISPONDO a Matteo

    Grazie per gli apprezzamenti.

    Prima di rispondere al tuo quesito, mi chiedo se, la ragione che ti muove in tale formulazione, può in qualche modo derivare da una mia eventuale comunicazione fuorviante; ove così fosse, me ne scuso.

    In realtà, come ho più volte avuto occasione di condividere (sia tramite i post su CloseToPay richiamati, sia con alcuni degli articoli apparsi su Bancamatica negli ultimi tredici mesi), ritengo che si debba vedere la trasposizione della nuova EMD ed il futuro recepimento della stessa (in particolare per quanto attiene l’Italia), alla luce di quanto “suggerito” nella PSD.

    Tra doppi apici, metto la parola “SUGGERITO”, con ciò intendendo che, anche quelle aree di indeterminatezza o di prevedibile sovrapposizione (potremmo definirle delle potenziali “shared area“) di cui la 2007/64/EC si connota (penso ad esempio, all’annosa questione degli strumenti prepagati ed all’alea interpretativa che vi sottende) a mio avviso dovrebbero essere interpretate come un rimando alla futura disciplina comunitaria, che, nell’ambito della prestazione di servizi di pagamento, vede nella 2009/110/EC, un naturale (o perlomeno auspicato) compimento.

    In alcune traduzioni del nuovo testo normativo sulla Moneta Elettronica, è addirittura presente la locuzione “mutatis mutandis“, a mio parere da interpretare (anche) come richiamo al quadro mutante per effetto della PSD (ricordo che, la “gestazione” della nuova EMD è avvenuta: in parte durante il periodo in cui il legislatore comunitario, stava definendo quella che sarebbe diventata la 2007/64/EC, e, in parte, a posteriori della pubblicazione della stessa sull’Official Journal, ma prima del termine di recepimento – 1/11/09).

    Credo, in conclusione, di poter ipotizzare che, nei paesi in cui la PSD non è ancora recepita (o sta per esserlo) e in quelli in cui si sta dando (o si darà) l’iter attuativo (l’Italia si ritrova esattamente nello sviluppo programmatico di queste due proposizioni coordinate), il legislatore nazionale e le autorità preposte, matureranno le opportune disposizioni in un contesto, che, in passato, ho già avuto modo di chiamare “Stasi Dinamica”; e gli attriti ? (per tornare alla domanda di Matteo): non vi è “attrito” se non si è in presenza di almeno un punto di incontro … (vi invito a riflettere su ciò che io penso possa essere determinato dal seguente rapporto:
    Change efficiency = Change capacity / Frictionless)

    The CloseToPay Master
    Roberto Garavaglia

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  2. Complimenti per il sito. Le rivolgo una domanda: in riferimento alla direttiva 2007/64/CE gli istituti di pagamento possono emettere carte prepagate e/o di credito, visto che queste sono strumenti di pagamento? Grazie.

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  3. RISPONDO A MAURO

    Grazie per l’apprezzamento, e complimenti a lei per l’ottima sintesi, con cui sostanzia il quesito.
    Tuttavia, l’uso che fa del “e/o” nel postulare la domanda, è una discriminante importantissima che, allo stato attuale, non può essere congedata.
    Le suggerisco (per ora) di leggere l’articolo: “I tesisti e CloseToPay“, che ho scritto in data 27 Luglio 2009, e di considerare che, al momento, la natura di intermediario finanziario non bancario (per gli Istituti di Pagamento) evocata in quel post … è potenzialmente avocabile (mi scusi il gioco di parole).

    The CloseToPay Master
    Roberto Garavaglia

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  4. L’allegato della Direttiva 2007/64/CE punto 5 cita: Emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento. Mi corregga se sbaglio. Quindi un Istituto di pagamento con capitale iniziale di 125.000 Eur può emettere carte di credito in quando può concedere crediti solo relativi ai servizi di pagamento di cui ai punti 4 e 5 dell’allegato e solo a determinate condizioni (vedere art. 16 ). Per le carte prepagate potrebbe acquistare moneta elettronica dagli IMEL e ricaricare le carte. razie per la sua risposta.

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  5. RISPONDO A MAURO

    L’ipotesi che lei formula per le carte prepagate, è suggestiva (mi colpisce l’uso del verbo “acquistare”).

    Mi permetta un suggerimento.
    L’interpretazione che sta operando (la cui oculatezza lodo), è relativa a un testo comunitario, che deve essere ancora recepito in Italia e successivamente attuato: io attenderei a trarre delle conclusioni …

    In ogni caso, faccia attenzione al capitale min. iniziale per un Payment Institution: la quantificazione (come ho già scritto) è disposta in sede attuativa del D.lgs di recepimento.

    The CloseToPay Master
    Roberto Garavaglia

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  6. Ho avuto il piacere di ascoltare il suo intervento qualche giorno fa al Politecnico di Milano.
    Secondo la nuova EMD valori monetari collocati su strumenti prepagati non saranno usabili per l’acquisto di servizi e contenuti tipicamente di mobile entertainment fruibili esclusivamente tramite mobile e in cui l’operatore mobile non agisce solo da intermediario. Quali le conseguenze per il mondo dei content provider (e non solo): io potrò continuare ad acquistare contenuti digitali tramite la mia sim card e dove l’operatore fa solo il billing?
    Cosa la nuova normativa intenderà per strumenti prepagati?
    Grazie

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    1. RISPONDO a FRANCESCA

      Grazie per l’apprezzamento.

      In realtà, secondo la Nuova direttiva sulla Moneta Elettronica 2009/110/EC, è escluso dall’ambito di applicazione, l’impiego dei valori monetari collocati sul conto di pagamento (gestito dal nuovo IMEL), per l’acquisto di servizi e contenuti – tipicamente di mobile entertainment – fruibili tramite terminale mobile ed a condizione che l’operatore mobile non agisca esclusivamente quale intermediario tra l’utente dei servizi di pagamento e il fornitore dei beni e dei servizi.
      Con riferimento anche al Considerando N°6, <<Ciò avviene nel caso in cui un abbonato a una rete di telefonia mobile o altra rete digitale paga direttamente all’operatore di rete senza che sussista né un rapporto diretto di pagamento né un rapporto diretto debitorecreditore tra l’abbonato alla rete e qualsiasi prestatore terzo di merci o servizi forniti nell’ambito dell’operazione. >>
      Nel merito, l’Art. 1 al punto 5 della 2009/110/EC, esprime ancor più chiaramente il concetto, rimandando all’Art. 3, lettera l), della direttiva 2007/64/EC (la PSD).

      In concreto, si dovrebbe intendere (al netto di possibili ulteriori intepretazioni che ci verranno in corso di trasposizione), che l’operatore non intenzionato a sfruttare la riserva di attività prevista dalla nuova EMD, potrà continuare a gestire la vendita di Mobile VAS “al di fuori” di quanto previsto dalla direttiva stessa solo se sono rispettate le condizione assunte.
      Nel caso in cui, tuttavia, l’operatore volesse anche esercire un servizio di intermediazione per quei pagamenti che esulano dal Negative Scope della 2009/110/EC (ovvero quelli per cui la nuova disciplina comunitaria si applicherà), dovrà assoggettarsi a quanto previsto dalla direttiva in oggetto.
      Per i servizi di tale tipo, le segnalo in particolare quanto la nuova EMD prescrive in materia di: Fondi Propri (Art. 5), tutela dei fondi (Art. 7) e Rimborsabilità (Art. 11).

      The CloseToPay Master
      Roberto Garavaglia

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  7. Se un operatore telefonico crea un wallet separato dal credito telefonico (con un account esistenti sul cellulare dei propri clienti) pre acquistare beni/servizi di qualsiasi genere, tale wallet rientra nel concetto di moneta elettronica ai sensi della nuova direttiva o è sufficiente diventare PI ?
    grazie

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    1. RISPONDO a PAOLA

      Per l’esempio che lei pone, è necessario precisare alcune condizioni a contorno, che assumo per fornirle una risposta:

      1) Per beni e servizi di “qualsiasi genere” è opportuno specificare che trattasi di beni/servizi, la cui attività di intermediazione del pagamento esercita dall’operatore telefonico, rientra nel “positive scope” della PSD e della nuova EMD, ovvero non stiamo considerando quei pagamenti effettuati mediante il cellulare, per acquistare beni o servizi fruiti direttamente tramite il telefonino medesimo, poiché <<in tali transazioni, […], l’operatore di telecomunicazione, oltre a ricoprire il ruolo di intermediario tra acquirente e fornitore del bene o servizio, apporta al bene o servizio acquistato un valore aggiunto intrinseco in assenza del quale non sarebbe possibile usufruire del bene >>;
      2) Il termine “wallet” che lei impiega nel postulare il quesito, s’intende più specificamente uno “Stored Value Account”, in una definizione tecnologicamente neutrale.

      In tali condizioni, circoscritte dalla mia premessa, il valore caricato nel wallet (ossia lo “Stored Value”), rientra nella definizione di Moneta Elettronica come prevista dalla direttiva comunitaria 2009/110 (nuova EMD), laddove si verifichino le seguenti condizioni ex ante:
      – i fondi suddetti siano collocati sul conto in parola, a fronte di un’operazione di ricarica di importo predefinito, scientemente eseguita dall’utente (è il caso del c.d. “caricamento” del wallet), oppure siano frutto di un incasso avvenuto sul medesimo conto (p.e. a fronte di un trasferimento di fondi tra conti della medesima specie);
      – i suddetti fondi, prescindendo dalle modalità (descritte al punto precedente) con cui sono stati collocati sul conto in questione, non sono unicamente destinati al compimento di un’operazione di pagamento, la cui previsione futura di non impiego, è comunque accertata prima che il collocamento avvenga (in altre parole, questa condizione, che definisce la natura dei fondi collocati sul conto in relazione al proprio utilizzo, riconduce alla più semplice definizione di Moneta Elettronica su strumenti prepagati ricaricabili).

      Laddove invece i fondi venissero collocati sul conto in oggetto, al fine di compiere un’operazione di pagamento, la cui previsione di compimento è accertata nel momento stesso in cui l’utente carica il wallet (ovvero lo sussidia), saremmo nelle condizioni descritte dalla PSD per i fondi presenti su Conti di Pagamento emessi da un Istituto di Pagamento; in tale circostanza, i valori monetari collocati sul wallet emesso da tale nuovo intermediario, non sono considerati Moneta Elettronica.

      The CloseToPay Master
      Roberto Garavaglia

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