A distanza di 5 mesi dall’articolo su ClosetoPay: Nuova EMD e-Money Directive: definizione di Moneta Elettronica , riprendo a parlare della nuova Direttiva comunitaria sulla Moneta Elettronica e di come la stessa – mutatis mutandis – potrebbe attenzionare (ed essere nel contempo attenzionata) dalla trasposizione della PSD – Payment Services Directive.
Nel post del 1 Maggio 2009, vi ho dato alcuni accenni alle novità introdotte dal testo comunitario che, alla data, era appena stato approvato dal Parlamento Europeo (24/04/2009). Da allora, il calendario della nuova proposal di direttiva, ha segnato alcuni importati momenti decisionali:
- 16 Luglio 2009
Proposta del testo approvato dal (vecchio) Parlamento Europeo al Consiglio EU;
- 27 Luglio 2009
Riunione Consiglio UE – Affari Generali e Relazioni Esterne
- 7 Settembre 2009
Trasmissione informazioni pubbliche
Intuirete dunque che, nel momento in cui scrivo questo post (5/10/2009), la nuova direttiva comunitaria, è in attesa di essere pubblicata in G.U. dell’Unione Europea. A posteriori di tale pubblicazione, esattamente dopo 20 giorni, la medesima entrerà in vigore e, nel contempo (ossia da quella data), gli Stati Membri potranno avviare l’iter di trasposizione della stessa negli schemi domestici.
Una prima riflessione, porta subito a considerare come, il periodo di trasposizione della nuova EMD, si svilupperà parallelamente all’attuazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD) trasposta entro il 1 Novembre 2009. Da ciò si spiega, il latinorum (riportato tal quale in più punti della nuova EMD), di cui il titolo di questo post è “affetto”: cambiato ciò che c’ è (o c’era) da cambiare !
Ma a chi (od a che cosa) si riferisce il cambiamento annunciato ?
Innanzitutto, è bene ricordare che, con l’introduzione della emananda Direttiva sulla Moneta Elettronica, sarà abolita la precedente 2000/46/EC, mentre l’influsso della 2007/64/EC (la PSD) permeerà (ma in realtà, sarebbe più corretto dire, ha già permeato), le disposizioni che dalla nuova direttiva comunitaria perverranno.
Esaurita la premessa d’obbligo, in quanto collocatasi in questo periodo di interregno, dove (per quanto attiene l’Italia), stiamo tuttora attendendo l’intervento sulla normativa primaria, che trasporrà il testo della 2007/64/EC, vediamo in sintesi quali sono i cambiamenti più rilevanti introdotti dalla nuova EMD, così come evinti dal testo comunitario in attesa di pubblicazione sull’Official Journal dell’U.E. .
IL RICHIAMO ALLA PSD
In moltissimi titoli della nuova EMD, appare evidente (in quanto esplicitamente istruito, persino nei considerando di prefazione), un’obbligata duplice lettura referenziale a molti articoli del Titolo II della PSD, ovvero quello degli Istituti di Pagamento.
Rimandandovi ad un altro mio articolo su CloseToPay, del 7 Aprile 2009, “Nuovi IMEL e Payment Institutions: convergenza o conversione ?“, ricordo in particolare come, con l’introduzione dell’Istituto di Pagamento, soggetto non bancario autorizzato ad esercire servizi di pagamento, si fosse venuta a creare una difformità nel quadro regolatorio, laddove la nuova figura di intermediario veniva abilitata ad operare nel rispetto di un regime prudenziale più leggero rispetto agli IMEL (gli attuali Istituti di Moneta Elettronica ex Art. 114-bis del T.U.B.) e non obbligata all’esercizio esclusivo dell’attività di intermediazione medesima.
La PSD, attenziona dunque la nuova EMD, in particolare per ciò che concerne il regime di vigilanza prudenziale dei nuovi IMEL, laddove adattato ai rischi propri di tali istituti, in una prospettiva di armonizzazione con il regime applicabile agli Istituti di Pagamento.
COSA POTRA’ FARE (ANCHE) UN IMEL
Questo è, a mio avviso e senza ombra di dubbio, uno dei punti più importanti della nuova EMD.
Sotto un regime prudenziale più leggero (rispetto a quello attualmente obbligato dalla 2000/46/EC), i nuovi IMEL potranno anche esercire altre attività (quindi non solo emettere Moneta Elettronica).
Quali attività ?
- I Servizi di Pagamento erogabili da un Payment Institution (come da Allegato alla 2007/64/EC)
- Altre attività commerciali, come per i Payment Institutions ibridi
- …
Ne consegue che, anche un nuovo IMEL potrà fare bundling con altre attività (purchè non in conflitto con quelle primarie già svolte) e potrà altresì esercire i medesimi servizi di un Istituto di Pagamento, a valere sul Conto di Pagamento (ex Art. 4 della PSD).
Sottolineo che, in tal senso, l’IMEL potrà anche concedere un credito accessorio finalizzato all’esecuzione dell’Operazione di Pagamento sul Conto di Pagamento/Moneta Elettronica (permanendo sempre il divieto di riconoscere interessi attivi e di effettuare attività di raccolta).
ATTENZIONE. E’ importante sottolineare che, mentre un nuovo IMEL potrà fare il P.I., non sarà mai vero il contrario (l’Istituto di Pagamento, non potrà mai emettere Moneta Elettronica, attività questa, che sarà sempre e solo autorizzata, agli IMEL alle Banche ed alle Poste).
Tempo fa ironizzavo sul nuovo acronimo, che potrebbe definire i futuri Istituti di Moneta Elettronica abilitati ad operare anche come Istituti di Pagamento: la strada verso gli EMPI (Electronic Money Payment Institutions) ...
Sulla nuova definizione di Moneta Elettronica e sui principi di Emissione e Rimborsabilità della stessa, ho già ampiamente dato visibilità, nel suddetto precedente post Nuova EMD e-Money Directive: definizione di Moneta Elettronica, vengo ora al seguito a riassumere alcune tra le altre più rilevanti (a mio parere) novità, che verranno introdotte dalla nuova EMD.
ALTRE OPPORTUNITA’/VINCOLI PER GLI IMEL CHE VERRANNO
- Conto di Pagamento e Conto di Moneta Elettronica
Appare evidente che, nella sostanza, le due definizioni tenderanno a convergere nel proprio significato tecnologico, ove in presenza di IMEL ibridi che eserciscono anche (tutti, o solo alcuni) Payment Services dei Payment Institutions.
Tuttavia, entrambe le definizioni, manterranno la propria differenza nell’accezione giuridica del termine (in tal senso, saranno considerate due fattispecie diverse, a seconda dei servizi – e dei rapporti negoziali e contrattualistici con gli utenti – che su di essi saranno regolati)
- IMEL non più Ente Creditizio “speciale”
La nuova Direttiva, emenda anche la 2006/48/EC (Accesso all’attività degli Enti Creditizi ed al suo esercizio), laddove defalca, dalla categoria degli Enti Creditizi (ancorché “speciali”) i nuovi IMEL, introducendo la possibilità di considerare il soggetto che emette Moneta Elettronica come Ente Finanziario.
Questo punto, dovrà essere tenuto ben in considerazione, in particolare per quanto attiene l’Accesso ai Sistemi di Pagamento (di cui alla Direttiva 98/26/EC) permesso agli Enti Creditizi (rischio Art. 28 della PSD !).
- Deroghe concesse
Anche nella nuova EMD, saranno concesse deroghe (o meglio, Banca d’Italia potrà autorizzare di derogare alcuni obblighi delle nuova direttiva) in merito alle disposizioni prudenziali, il capitale iniziale, il capitale esercizio, gli obblighi di tutela, qualora venissero incontrate condizioni particolari, nel rispetto di alcune soglie riferibili alla Moneta Elettronica media in circolazione (ovvero emessa da un IMEL).
- Computo dei fondi propri
E’ importante osservare che, anche per il capitale di esercizio, saranno introdotte delle nuove regole (in analogia con quanto avviene per i Payment Institutions) correlate al c.d. Payment Business.
Cito, ad esempio, per la sola attività di emissione di Moneta Elettronica (ovvero IMEL puro), i fondi propri non potranno essere inferiori al 2% della media del credito che l”Istituto vanta nei confronti degli detentori di Moneta Elettronica emessa.
- Distribuzione e rimborso di Moneta Elettronica tramite canale/rete
I nuovi IMEL potranno accordarsi con terzi (canale o rete di distribuzione, comunque persone fisiche o giuridiche che agiscono in loro conto), per la distribuzione ed il rimborso della Moneta Elettronica.
Rimane invece sempre proibita l’emissione di Moneta Elettronica tramite agenti.
- Servizi di Pagamento che un IMEL può fornire tramite agenti
Un nuovo IMEL, potrà ricorrere all’impiego di agenti, per esercire i soli Servizi di Pagamento (tra cui è esclusa l’emissione di Moneta Elettronica) tipici di un Istituto di Pagamento (IMEL ibridi), a condizione che vengano rispettati i dettami della PSD ex Art. 17.
- Disposizioni transitorie
Questo è, a mio avviso, uno degli aspetti da tenere “sotto la lente”, nel momento in cui la nuova EMD verrà pubblicata in G.U. dell’U.E. ed a trasposizione avvenuta. In linea di principio, ci si attende che, per gli IMEL che avessero già iniziato ad operare nel rispetto della 2000/46/EC (al netto delle deroghe ivi previste ? …), venga definito un regime transitorio di adeguamento o mantenimento.
LE FUTURE TRASPOSIZIONI
Come accennavo nell’incipit di questo articolo, i prossimi 12/18 mesi saranno molto probabilmente caratterizzati da un regime attuativo della PSD trasposta (a posteriori del 1 Novembre), che vedrà interventi sulla normativa secondaria, sullo sfondo di un’ulteriore e concorrente (nell’accezione temporale del termine !) importante trasposizione: quella della nuova EMD (… quindi, come dire ? mutatis mutandis … fate vobis !).
Ritornerò puntualmente su questi argomenti, a posteriori del primo Novembre (2/11 escluso, per ragioni scaramantiche !).
A presto, sempre su CloseToPay.
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