Articoli del T.U.B.

Per aiutare coloro che si sono sempre posti il quesito dicotomico, di quale è la differenza tra “un 106” e “un 107“, scrivo questo post (di taglio beginners), nell’attesa di scendere in un maggior dettaglio, laddove mi venisse richiesto.

Sto parlando innanzitutto del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385., altrimenti noto come Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (o T.U.B.), e di alcuni articoli in esso compresi, che definiscono la fattispecie di certuni Intermediari Bancari e Intermediari Finanziari.

Nel linguaggio comune, l’uso che richiama la citazione di uno (o più) degli articoli di cui parleremo in questo articolo, significa nella sostanza una sineddoche linguistica [la parte per il tutto, il particolare per
l’insieme – ndr
] , sovente adottata per riferire uno specifico soggetto bancario o finanziario.

Inizio quindi col chiarire che, in realtà il quesito non è dicotomico, esistendo infatti più di due soggetti
“ex Art. XX” del T.U.B.; il 106 e il 107 sono probabilmente i più citati, nella sfera dei Sistemi di Pagamento Elettronico, ma non sono i soli.

L’attività di intermediazione bancaria e finanziaria, presuppone l’iscrizione del soggetto che la esercisce, in appositi albi tenuti dalla Banca d’Italia e in alcuni elenchi.

Analizziamo quindi il T.U.B. usando come filtro la presenza di un albo e la necessità che vi conviene di iscrizione al medesimo, da parte della Banca Centrale, per l’esercizio di una delle suddette attività.

Il riferimento più sopra fatto al termine “elenchi”, impone da subito una preliminare precisazione: con riferimento al TITOLO V del T.U.B., relativo ai Soggetti operanti nel settore finanziario, il c.d. Elenco Generale (ex Art. 106), viene (o veniva, come meglio preciseremo al seguito) gestito dall’U.I.C. Ufficio Italiano Cambi.
Tale Ufficio, che, oltre alla tenuta del succitato Elenco Generale, gestiva anche gli albi dei Mediatori Creditizi, degli Agenti in attività Finanziaria e degli Operatori Professionali in Oro, è stato soppresso dal 1 Gennaio 2008 (cfr D. Lgs. 21/11/2007 n.231), succedendo la Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni che vi erano assegnate.

Gli Articoli che ho estratto dal T.U.B., sono da intendersi il risultato di una disamina “filtrata” con i criteri di appartenenza ad un albo (o un elenco), cui il generico soggetto, esercitante l’attività di intermediazione bancaria e finanziaria, viene iscritto.

 

ART. 13 – ALBO DELLE BANCHE

Ci si riferisce al TITOLO II del T.U.B. dedicato alle Banche ed alle attività bancarie.

Attività bancaria: raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito, operati in regime d’impresa (attività riservata alle banche, che possono altresì esercire ogni altra attività, secondo la disciplina propria di ciascuna).

ex Art. 13, la Banca d’Italia iscrive nell’ albo delle Banche, le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

ART. 64 – ALBO DEI GRUPPI BANCARI

Ci si riferisce al TITOLO III – VIGILANZA del T.U.B. / Sez. I – Gruppo Bancario

Gruppo bancario: composto dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate (anche in regime misto qualora abbia rilevanza la componente bancaria).

Un Gruppo Bancario, per poter esercitare la propria attività deve essere iscritto ex Art. 64 all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto dalla Banca d’Italia.

 
ART. 106 – ELENCO GENERALE DELLE SOCIETA’ FINANZIARIE

Ci si riferisce al TITOLO V – Soggetti OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Le società finanziarie iscritte nell’Elenco Generale ex Art. 106, eserciscono nei confronti del pubblico le attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi.

A fronte della soppressione dell U.I.C. come accennato più sopra, tale Elenco Generale viene gestito dalla Banca d’Italia.

Gli intermediari finanziari ex Art. 106, possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

 
ART. 107 – ELENCO SPECIALE DELLE SOCIETA’ FINANZIARIE

Ci si riferisce al TITOLO V – Soggetti OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Nell’Elenco Speciale ex Art. 107 (tenuto dalla Banca d’Italia), sono iscritti quei soggetti che eserciscono un’attività finanziaria (anche in questo caso nei confronti del pubblico) alla pari di quella definita
ex Art. 106, cui si aggiunge la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

Gli intermediari finanziari che devono essere iscritti nell’Elenco Speciale ex Art. 107, vengono individuati sulla base dell’applicabilità di certuni criteri oggettivi (determinati dal M.E.F. in accordo con Banca d’Italia e CONSOB) riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio.
Nel caso specifico di emettitori di Carte di Credito, si noti anche il rapporto connesso alla sicurezza sistemica che afferisce l’esercizio operativo dell’attività medesima.

ART. 113 – SOGGETTI NON OPERANTI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Ci si riferisce al TITOLO V – Soggetti OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Vengono iscritti in un’apposita sezione ex Art. 113 dell’Elenco Generale, quei soggetti che eserciscono un’attività finanziaria ex Art. 106 non nei confronti del pubblico.

ART 114bis – ELENCO SPECIALE DEGLI IMEL (Istituti per l’Emissione di Moneta elettronica)

Ci si riferisce al TITOLO Vbis – ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA
(modifiche al T.U.B. apportate sulla base della Legge 1° marzo 2002, n. 39, e successiva attuazione con delibera CICR 4 Marzo 2003).

Istituto di Moneta Elettronica: un soggetto preposto e autorizzato (dalla Banca D’Italia) alla prestazione di servizi finanziari e non finanziari strettamente correlati, quali la gestione di moneta elettronica attraverso lo svolgimento di funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con l’emissione di moneta elettronica.

La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gli IMEL italiani e le succursali in Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.

 
A presto, sempre su CloseToPay.

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6 risposte a "Articoli del T.U.B."

  1. Articolo molto esplicativo direi.
    Non è che saresti così gentile da potermi indicare anche la procedura, o dove guardare, per iscriversi al nuovo elenco gestito dalla banca d’Italia ?

    Grazie comunque
    Luigi

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  2. RISPONDO A LUIGI

    Immagino che il “nuovo elenco” cui ti riferisci sia quello ex Art. 114-bis, ossia quello degli IMEL.

    In ogni caso (vale anche per gli altri elenchi ex Art. 106 e 107) la complessità non risiede tanto e solo nella procedura d’iscrizione, che rappresenta di fatto la conclusione di un atto formale successivo ad un’istruttoria condotta dalla Banca d’Italia.

    A titolo esemplificativo, voglio evincere alcuni punti salienti che valgono per tutte le società (intendendosi con ciò solo S.p.A. o S.C.a.r.l.) che vogliono ottenere l’iscrizione in uno dei succitati elenchi:

    1. saranno tutti soggetti sottoposti a Vigilanza,
    2. devono dimostrare di possedere requisiti patrimoniali
    idonei (relativi sia al capitale iniziale sia a quello di
    esercizio),
    3. devono proporre un piano industriale,
    4. requisiti di onorabilità per i soci di maggioranza,
    5. …

    The CloseToPay Master

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  3. RISPONDO A FABIO

    Gli elenchi di cui parlo nell’articolo sono tenuti da Banca d’Italia e, pertanto, reperibili sia presso le filiali della Banca Centrale stessa, sia accedendo al sito internet (www.bancaditalia.it).

    Per quanto attiene l’elenco speciale ex Art. 107, il link da cui scaricare l’aggiornamento è il seguente: http://siotec.bancaditalia.it, raggiungibile anche navigando per le sezioni VigilanzaAlbi ed Elenchi di Vigilanza .

    Ogni variazione che afferisce i soggetti ivi iscritti, viene comunicata tramite gli appositi Bollettini di Vigilanza, emessi dalla Banca D’Italia ed accessibili via Internet (può essere sia sottoscritto il feed sia un servizio di Alert via mail)

    Spero di essere stato sufficientemente esaustivo.

    The CloseToPay Master

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    1. RISPONDO ad Andy

      L’iscrizione nell’elenco speciale ex Art.107 del T.U.B. è resa obbligatoria al verificarsi/accertarsi di talune condizioni indicate nel T.U.B. stesso, a valere per intermediari finanziari ex Art. 106 e per le “S.F.I.S.” (Società Finanziarie per l’Innovazione e lo Sviluppo di cui all’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317).

      Voglio solo ricordare che, l’scrizione agli elenchi generale (Art. 106) e speciale (Art. 107), è stata (anche) attenzionata dal c.d. “Decreto Unificato“, pubblicato in G.U. il 3/04/2009 (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 29 del 17 febbraio 2009 – regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del T.U.B), entrato in vigore il 18 aprile 2009.

      Il suddetto Decreto Unificato, coordina in un’unica normativa le disposizioni regolamentari in materia di intermediari finanziari non bancari previgenti, apportando alcune novità di rilievo in particolare per ciò che concerne l’iscrizione dei medesimo all’elenco speciale, laddove interviene, eliminandoli, sui requisiti patrimoniali , prevedendo nel contempo l’obbligo di iscrizione nell’elenco ex Art. 107, solo al raggiungimento o superamento di talune soglie di volume di attività finanziaria.

      The CloseToPay Master
      Roberto Garavaglia

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