Macroattenzione ai micropagamenti – Prima puntata

Tra le molteplici definizioni di micropagamento, che si rincorrono da anni nel settore e-Payment e m-Payment, è difficile individuarne una che possa considerarsi universale.
Molto spesso all’origine di questa difficile definizione ontologica primitiva, si pone il problema d’interpretazione e traduzione del significato di micropagamento, inteso come trasferimento di fondi di basso valore, nei diversi quadri normativi di riferimento.
In altre parole, ove guardassimo allo spazio economico individuato dalla SEPA, potremmo scoprire che alcune nazioni, emendando diversamente (nell’ambito di quanto previsto dalla CE) taluni articoli della PSD, hanno attribuito una diversa valorizzazione degli importi massimi applicabili (o riferibili) ai micropagamenti e che tali limiti possono ulteriormente differire in funzione della natura dello strumento (p.e. prepagato).

In questa serie di articoli su CloseToPay che iniziano oggi (17 gennaio 2011), voglio offrire al lettore una chiave interpretativa del termine, secondo quanto disposto dal D.lgs N°11/2010, il decreto di recepimento della PSD.
L’analisi condotta, avviene a livello di normativa primaria, in particolare sul Titolo II – Diritti ed obblighi delle parti, del succitato Decreto, le cui disposizioni attuative (oggetto della consultazione pubblica di cui ho parlato in questo articolo del 24/9/2010 su CloseToPay), devono tuttora essere emanate, all’interno di un provvedimento di Banca d’Italia.

Ciò premesso, veniamo subito ad analizzare il significato di micropagamento e scopriamo che la definizione è efficace per lo strumento di pagamento con il quale si abilita il trasferimento di fondi da pagatore a beneficiario, laddove permette l’applicabilità di un regime di deroghe, descritte all’Art. 4, comma 1 del D.lgs 11/2010.
Da tale articolo si evince che per gli “[…] strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro […]”, valgono un insieme di deroghe, che possono essere convenute nell’ambito del contratto quadro fra utente (PSU) e prestatore di servizi di pagamento (PSP), come al seguito riassunte:

  • • Obblighi a carico del PSU e del PSP in relazione agli strumenti di pagamento
    • quando lo strumento non può essere bloccato;
  • • Prova di autenticazione/esecuzione delle operazioni di pagamento, Responsabilità del PSP per operazioni di pagamento non autorizzate, Responsabilità del pagatore per l’utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento
    • in caso di strumento anonimo;
  • • Rifiuto ed irrevocabilità degli ordini di pagamento.

Prima di procedere ad una disamina di dettaglio, è opportuno puntualizzare che l’applicazione di alcune deroghe (apparentemente anche al di fuori del perimetro di pattuizione …, almeno così interpretando la sola normativa primaria), vale anche per la moneta elettronica come definita dall’articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del T.U.B., e che ai fini dell’applicazione del Titolo II del Decreto di recepimento della PSD, anche l’emissione di moneta elettronica è considerato un Servizio di Pagamento (attività riservata ovviamente ai soggetti autorizzati che possono esercirla). Per la moneta elettronica valgono inoltre altri limiti all’importo massimo di avvaloramento, funzione di alcune modalità di funzionamento dello strumento (ne parlerò nelle prossime puntate di questa mini-serie).
Inoltre, a suffragio di quanto inizialmente osservavo, il Decreto prevede che la Banca d’Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione Europea, possa disporre l’applicazione di limiti di importo diversi da quelli indicati per la definizione di micropagamento.

A compendio di quanto sin qui detto ed a preambolo di ciò che segue, vale ricordare quanto suggerito al considerando N°30 del testo comunitario (2007/64/EC) della Direttiva sui Servizi di Pagamento: “Gli strumenti di pagamento di basso valore dovrebbero essere un’alternativa economica e di agevole uso in caso di beni e servizi a basso prezzo e non dovrebbero essere oggetto di requisiti eccessivi. Occorre pertanto limitare all’essenziale i requisiti di informazione e relative regole di esecuzione tenendo conto anche delle capacità tecnologiche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per piccoli pagamenti […]” , non dimenticando quanto poi, nel seguito, il medesimo considerando conclude “[…] Nonostante il sistema semplificato gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, specialmente in relazione agli strumenti di pagamento prepagati.

Coloro che mi conoscono, sanno qual’é il mio pensiero in merito ai regimi di deroghe previsti da qualsiasi normativa. La possibilità di venire meno a taluni obblighi e responsabilità, deve potersi intendere non già e solo come attenuazione di un vincolo di conformità, ma anche come opportunità offerta ai singoli player, di sviluppare differenti dinamiche competitive, che l’utilizzatore/cliente finale premierà considerandole più virtuose.
In tal senso, credo sia altrettanto importante per un servizio di micropagamenti, potenzialmente rivolto ad un bacino di utenti vasto ed eterogeneo, valutare con attenzione le diverse proposizioni che saranno offerte dagli intermediari di pagamento (siano essi soggetti bancari o non bancari), laddove una differente attenzione agli aspetti giuridicamente derogabili, può diversamente condizionare il comportamento d’acquisto ed influenzare quindi il successo dell’iniziativa.

Un paio di ulteriori osservazioni in merito alla natura dello strumento impiegato per i micropagamenti ed al tipo di operazione permessa, credo siano necessarie al fine di meglio inquadrare la materia di cui andrò a trattare in questa mini-serie di articoli.
Il testo normativo prescinde (come è corretto che sia) dalla tecnologia dello strumento, ergo, ciò che sarà analizzato potrà valere indistintamente – ad esempio – per strumenti di Mobile Payment (quali il cellulare), per strumenti basati su plastic card o, più genericamente, per qualsiasi  “dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento“.
In relazione alla tipologia di operazioni di pagamento, che possono essere eseguite a fronte di un ordine di pagamento impartito, la definizione di micropagamento riferisce esclusivamente  a singole operazioni (escludendo quindi qualsiasi ricorsività) prescindendo inoltre dal fatto che, detti ordini, possano essere disposti dal pagatore o dal beneficiario (ovvero, per esemplificare, disposizioni di bonifico o d’incasso).
Quest’ultima osservazione, letta insieme al principio di neutralità tecnologica dello strumento di pagamento più sopra ricordata, potrebbe avere risvolti interessanti, nelle diverse declinazioni che si vorranno assumere; si pensi, ad esempio, per i Mobile Payment, all’indipendenza sancita in ambito SEPA dall’EPC (m-Channel Group) dallo schema di pagamento sottostante (SCT – SEPA Credit Transfer, SCP – SEPA Card Payments, SDD – SEPA Direct Debit), o a quanto suggerito dal Mobey Forum (ho parlato di entrambi gli argomenti in modo specifico, in due articoli su Bancamatica dello scorso anno, rispettivamente “Il Mobile Payment nella SEPA (… o per la SEPA)” – Settembre 2010, “Mobile Remote Payment: molto interesse per il P2P, ma molta strada ancora da percorrere” – Ottobre 2010).

In questa prima puntata, mi soffermerò sugli obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore di Servizi di Pagamento, in relazione agli strumenti di pagamento, non considerando l’eccezione prevista per la moneta elettronica.

Prescindendo dalle deroghe per i micropagamenti (con ciò intendendo riferire al più ampio contesto dei pagamenti, non rientranti nella definizione di cui sopra), è necessario precisare che tra gli obblighi a carico dell’utilizzatore, vi è quello di comunicare senza indugio al proprio prestatore od al soggetto da questi indicato (nei termini comunque definiti dal contratto quadro), l’eventuale smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato dello strumento, nel momento in cui ne viene a conoscenza. L’obbligo di tale comportamento, si evince all’ Art. 7 – comma 1 – lettera b) del D.lgs N°11/2010, ai sensi del quale verrà nel seguito referenziata detta comunicazione.
Per contro, anche il prestatore di Servizi di Pagamento ha l’obbligo di assicurare, che siano sempre disponibili mezzi adeguati tali da permettere all’utilizzatore di effettuare la comunicazione di cui al punto precedente e che, a posteriori della stessa comunicazione, sia impedito l’uso dello strumento di pagamento. Questa seconda disposizione equivale altresì all’obbligo di consentire all’utilizzatore di bloccare tempestivamente lo strumento, allorché insorta e prontamente comunicata una delle evenienze descritte più sopra.

Entrambe le responsabilità/obblighi in capo alle parti contraenti il Servizio di Pagamento, possono essere derogate, qualora lo strumento non sia bloccabile ma consenta esclusivamente l’effettuazione di micropagamenti (nella definizione poc’anzi ricordata, ex Art. 4 – comma 1).
Una lettura complementare, potrebbe quindi far intendere che, un determinato strumento abilitante i soli pagamenti di piccolo importo, possa far esimere l’utilizzatore ed il prestatore, dalle su elencate obbligazioni.

Al riguardo è opportuno aggiungere che nel caso di strumenti che permettono il trasferimento di qualsiasi importo, vigono precise responsabilità cui il pagatore si obbliga per l’utilizzo non autorizzato del mezzo o del servizio, rinvenute nell’Art.12 del Decreto di recepimento della PSD.
In particolare, i commi 1 e 2 di detto articolo, precisano che laddove lo strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, sia impiegato a posteriori della comunicazione ex Art. 7 – comma 1 – lettera b), l’utilizzatore non sopporta alcuna perdita (a condizione che non abbia agito in frode), né parimenti è responsabile, quando il prestatore di Servizi di Pagamento non abbia adempiuto all’obbligo di consentire il blocco dello strumento medesimo.

Di converso, per tutto ciò che potrebbe avvenire prima della comunicazione ex Art. 7 – comma 1 – lettera b), i commi 3, 4 e 5 dell’Art.12, provvedono a graduare le responsabilità dell’utilizzatore per l’impiego indebito di uno strumento di pagamento, secondo un principio di liability shift, che premia l’offerta (e il conseguente utilizzo) di prodotti più sicuri, rimettendo alla Banca d’Italia – tramite proprio regolamento – la possibilità di limitare il concorso delle perdite, in assenza di dolo, colpa grave o negligenza (ne ho parlato in un mio precedente articolo su Bancamatica di Marzo 2010, intitolato “Incentivi all’offerta di strumenti di pagamento più sicuri, secondo la PSD”).
Nel caso di strumenti che consentano la sola esecuzione di micropagamenti e che non siano bloccabili, gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del succitato Art.12, possono essere derogati (sempre nel regime di pattuizione del contratto quadro).
L’interpretazione di tali dispense, penso sia sufficientemente chiara e non abbia bisogno di altro commento, se non ricordare quanto il succitato considerando N°30 della 2007/64/EC suggeriva, in merito alla adeguata tutela per gli utenti.

Come accennavo all’inizio di questo articolo, il tema dei micropagamenti è tuttora oggetto di attuazione nell’ambito di un provvedimento che Banca d’Italia dovrà emanare nel corso del 2011 (misure attuative del Titolo II del D.lgs N°11/2010); ciò detto, è possibile ritenere che, a provvedimento emanato ed a posteriori del recepimento della nuova EMD (la nuova direttiva sulla moneta elettronica – 2009/110/EC, che deve essere trasposta entro il 30 aprile 2011), maggiori chiarimenti siano offerti in particolare in relazione agli strumenti prepagati.

Per il momento mi fermo qui. Nelle prossime puntate, affronteremo gli altri temi che afferiscono il regime di deroghe previste per i micropagamenti e che attengono la sicurezza dello strumento impiegato.

A presto, sempre su CloseToPay.


10 risposte a "Macroattenzione ai micropagamenti – Prima puntata"

  1. Ciao Roberto, secondo te il servizio che offrono i tabaccai consistente nelle ricariche delle carte postepay è da ritenere un servizio di pagamento?

    Grazie per l’attenzione

    Luca

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    1. RISPONDO a LUCA

      Qualche precisazione in relazione all’ambito della tua domanda:

      1) Poste Italiane S.p.A. è un Prestatore di Servizi di Pagamento, che rientra nell’ambito soggettivo della PSD (e del proprio recepimento in Italia, avvenuto tramite il D.lgs N°11/2010);
      2) Il servizio da te citato è materialmente erogato da quei tabaccai che sono anche ricevitorie Sisal;
      3) Sisal Holding Finanziaria – questo il nome corretto dell’intermediario a cui riferirsi nell’ambito in parola – è una società che svolge attività di incasso e trasferimento fondi a favore di società private ed enti pubblici avvalendosi di una rete informatica costituita dai terminali ubicati presso le ricevitorie autorizzate (tra le quali i tabaccai);
      4) Sisal Holding Finanziaria è (alla data in cui scrivo questo commento in risposta alla tua domanda) un intermediario finanziario ex Art.106 TUB, iscritto nell’Elengo Generale, abilitato alla prestazione di Servizi di Pagamento.

      Il Servizio erogato dall’intermediario suddetto, è un incasso di denaro, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, consistente nella ricezione dei fondi da parte del prestatore di servizio di incasso (ovvero Sisal Holding Finanziaria) con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro Prestatore di Servizi di Pagamento che agisce per conto del beneficiario.

      The CloseToPay Master
      Roberto Garavaglia

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  2. Grazie Roberto per la risposta. Approfitto della tua disponibilità e ti rivolgo un’altra domanda (ormai ho una sfida in corso con un amico tabaccaio). La definizione normativa di strumenti di pagamento mi sembra molto vaga, vi rientrano secondo te i pagamenti in contante delle bollette che si effettuano presso i tabaccai? Grazie

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    1. RISPONDO a LUCA

      Beh, il tuo “amico tabaccaio” deve essere proprio un tipo particolare, che ti sfida su problematiche normative … ;-)

      Ma veniamo alla tua nuova domanda.
      La definizione esatta di “Strumento di Pagamento” ex Art. 1 – comma 1 – lettera s del D.lgs N°11/2010 (recepimento PSD in Italia), è la seguente:

      […] qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;

      (in effetti … è un po’ vaga!).

      Ti offro la mia personale interpretazione, riprendendo alcuni punti che ho avuto modo di spiegarti in risposta al tuo precedente quesito.

      Il servizio cui ti riferisci (pagamento bollette), è materialmente erogato da quei tabaccai presso i quali è installata una terminazione di rete informatica, messa tecnicamente a disposizione da intermediari finanziari autorizzati a prestare un servizio di incasso e trasferimento di fondi a favore di società private ed enti pubblici.
      Il Servizio erogato dall’intermediario, è un incasso di denaro, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, consistente nella ricezione dei fondi da parte del prestatore di servizio di incasso, con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente al beneficiario o a un altro Prestatore di Servizi di Pagamento che agisce per conto del beneficiario.
      Ciò detto, credo che nell’esempio che poni in domanda, debba essere contestualizzata la ragione per cui il versamento in contante avviene, non dimenticando anche che la PSD include nell’ambito oggettivo di applicazione, sia i servizi di deposito che di prelievo contante su/da un Conto di Pagamento (più propriamente, considera tali attività un “Servizio di Pagamento”).
      A mio avviso, tale inclusione non deve però fuorviare l’interpretazione del tuo quesito, laddove, infatti, la funzionalità sottesa, ovvero la ragione per cui viene eseguito un versamento in contante, è il pagamento di una bolletta e non il funding-by-cash di un Conto di Pagamento intestato al pagatore o al beneficiario (il servizio prestato dall’intermediario, avviene proprio senza apertura di un Conto di Pagamento).
      Se quindi l’operazione in parola è esperita con la finalità di disporre un ordine di pagamento (ossia il pagamento della bolletta), credo che il solo uso strumentale del contante possa ascriversi all’ambito procedurale ricordato nella definizione di “Strumento di pagamento” .
      Come dicevo nella premessa, questa è ovviamente una mia personale interpretazione; chiunque volesse commentarla o criticarla è il benvenuto!

      The CloseToPay Master
      Roberto Garavaglia

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  3. Buonasera Roberto, volevo sapere se in linea teroica è possibile far rientrare sotto l’area dei negative scope anche tutto il mondo (apparentemente in esplosione) del cuponing e del ticketing. A mio avviso è possibile ipotizzare che queste operazioni rientrino in quell’area in quanto l’utente acquista un ticket elettronico, e solo mostrando questo ticket (che è il vero oggetto della transazione) può usufruire del servizio/sconto.

    Cosa ne pensa?

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    1. RISPONDO a LUCA

      Caro Luca, se ho ben compreso il suo quesito, con i termini “couponing” e ”ticketing”, lei intende riferire ad un’unica comune tipologia di strumento, ascrivibile ai coupon (o voucher) elettronici. Con tali prodotti – di norma – si ritiene identificabile uno strumento al portatore, emesso da un brand holder, la cui spendibilità avviene solo all’interno di una rete privata di accettazione, utilizzabile in modalità one-shot (ossia un’unica volta per un importo esattamente corrispondente al valore del titolo emesso).

      Ove così fosse, potrebbe valere l’applicazione della deroga prevista all’Art. 2 al comma 2, lettera (m) del D.lgs N°11/2010 (decreto di recepimento della PSD), che pone nel c.d. “negative scope” (ossia l’ambito oggettivo di disapplicazione), quei <<servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi >> .
      Al riguardo rileva osservare come, il tema più sopra richiamato, s’inserisce nel più ampio contesto delle cc.dd. “limited networks”, oggetto (anche) del provvedimento attuativo di Banca d’Italia, relativo al Titolo II del decreto di recepimento suddetto. Come è noto, tale provvedimento non è stato alla data odierna [1 luglio 2011] ancora emanato e l’unica analisi che può essere condotta, si applica all’interpretazione di quanto posto in consultazione pubblica nel mese di settembre 2010 (vedere anche “Attuazione del Titolo II del D.lgs n. 11 del 27 gennaio 2010” – R. Garavaglia – CloseToPay blog, 24/9/2010).

      Il richiamo alle “reti limitate di prestatori”, nonché agli strumenti definibili “closed loop card”, appare peraltro utile, laddove si voglia estendere arbitrariamente il senso di “voucher” alla sfera delle cc.dd. “Gift Cards”. In tali circostanze, se la spendita di questi strumenti, avviene unicamente all’interno di un perimetro spaziale e negoziale preventivamente definito , può ricorrere l’esenzione di cui al negative scope in parola (… ma il significato di “perimetro spaziale e negoziale”, non può altrettanto arbitrariamente essere interpretato).

      Per un ulteriore ausilio alla comprensione di una materia così complessa, qual è quella in cui la sua domanda si colloca, la rimando ad un altro mio articolo, intitolato “Gift Card: quando e perché chiamarle ‘gift’ “, pubblicato sul numero di gen/feb 2010 della rivista Bancamatica (rubrica “e-payments FOCUS” a mia cura).

      Qualora ritenesse di voler approfondire maggiormente il tema, circostanziando meglio il perimetro del suo interesse, la invito a contattarmi privatamente al mio indirizzo di posta elettronica.

      The CloseToPay Master
      Roberto Garavaglia

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  4. Ciao Roberto, secondo te il servizio che offrono le poste S.p.A di ricarica delle carte postepay è da ritenere un servizio di pagamento?
    O meglio, una ricarica postepay effettuata in un ufficio postale è da ritenere un servizio di pagamento?

    Grazie per la disponibilità…
    Michele

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