Macroattenzione ai micropagamenti – Seconda puntata

Prosegue la mini-serie su CloseToPay dedicata ai micropagamenti.

In questa seconda puntata mi soffermerò su un punto specifico, che ha rappresentato una delle novità più rilevanti della PSD (per l’impatto sui prestatori di Servizi di Pagamento): l’inversione dell’onere della prova.

Come è noto, la direttiva su Servizi di Pagamento introduce tale disposizione (recepita dal D.lgs N°11/2010, espressamente negli Artt. 10 e 11), che sposta sul prestatore l’obbligo di dimostrare, laddove l’utilizzatore neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento già eseguita o ne sostenga la non correttezza, l’autenticità della stessa (ovvero corretta registrazione/contabilizzazione ed assenza di problemi tecnici), precisando che il semplice utilizzo di uno strumento di pagamento, non è di per sé esaustivo a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dall’utilizzatore stesso (né che questi abbia adempiuto in dolo o in maniera negligente).

I principi di “tutela sostanziale” introdotti a beneficio dell’utilizzatore di un servizio di pagamento dalla PSD, implicano inoltre che il prestatore rimborsi immediatamente l’utilizzatore, ove lo stesso comunichi nei tempi e con le modalità previste dal contratto quadro, l’avvenuta circostanza della mancata autorizzazione o incorretta esecuzione dell’operazione di pagamento, non precludendo tuttavia la possibilità al prestatore, di dimostrare il contrario anche successivamente (ed ottenendo quindi la restituzione del rimborso).

Responsabilità End-to-End e ed onere della prova contraria, fanno emergere parimenti la necessità, che gli intermediari di pagamento (sia quelli bancari sia gli Istituti di Pagamento o gli IMEL) si dotino di procedure STP (Straight Through Processing), o, meglio ancora, STP End-to-End, per la corretta gestione del/dei servizio/i di pagamento offerti.

Anche in questo caso chi mi conosce sa come la penso. Per un Payment Services Provider, l’impiego di procedure finalizzate al trattamento completamente automatizzato delle operazioni nell’intera Payment Value Chain, deve essere visto non solo come un principio di conformità cui aderire, bensì come ulteriore elemento caratterizzante la qualità dell’offerta, riconducendo pertanto la scelta di adozione/proposizione, anche all’analisi di una dinamica competitiva.

Ciò premesso, vediamo ora di comprendere come il regime di deroghe previsto per gli strumenti di micropagamento (nel perimetro di definizione analizzato alla Prima puntata di questa serie di articoli), si applichi anche all’inversione dell’onere della prova.

Nell’ Art. 4, comma 1, lettera b) del D.lgs 11/2010, rinviene la possibilità di disapplicazione dell’inversione del carico in oggetto (e ciò che ne consegue, ossia il rimborso di cui sopra), nel caso in cui lo strumento di micropagamento sia anonimo o qualora, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di dimostrare che l’operazione di pagamento è stata autorizzata.

Mentre sulle caratteristiche (si assume tecnologiche) dello strumento, che potrebbero non consentire all’intermediario di pagamento di provare l’effettiva autorizzazione dell’operazione contestata, non ci è data (ad oggi – 31/1/2011 – ovvero in attesa della normativa secondaria) alcuna indicazione di merito, sull’uso in forma anonima dello strumento è possibile comprendere la ratio che vi sottende.

Al riguardo degli strumenti anonimi, osservo che la PSD ne “lambisce” (solamente) traccia, laddove vi riferisce in termini di Moneta Elettronica (in special modo per gli strumenti prepagati) e che nel disposto di cui all’Art.4 in esame, il regime di deroghe può applicarsi in modo diverso alla Moneta Elettronica (ne parlerò in una prossima puntata); per contro, è opportuno rimarcare che l’uso anonimo – sempre entro certi limiti d’importo – di uno strumento di pagamento è (anche) oggetto della nuova direttiva sulla Moneta Elettronica 2009/110/EC (si pensi ad esempio al c.d. “borsellino elettronico” – nell’accezione di Stored Value Account – ed alle possibili implementazioni previste).

In conclusione, fra le deroghe previste nelle circostanze operative descritte ex Art. 4, comma 1, lettera b), ricade anche l’applicazione di quanto disposto ai commi 3 e 4 dell’Art.12 del Decreto di recepimento della PSD (ne ho trattato nella Prima puntata di questa serie di articoli dedicati ai micropagamenti): eventuali utilizzi indebiti dello strumento di pagamento, conseguenti a furto o smarrimento occorsi prima della comunicazione ex Art. 7 – comma 1 – lettera b), comportano per l’utilizzatore la sopportazione di una perdita sino a 150 Euro e, qualora questi abbia agito in mala fede o in negligenza, tale limite non è più applicabile (ovvero, l’utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate).

Nel caso in cui lo strumento sia abilitato ai soli micropagamenti e ricorrano le condizioni operative descritte in un questo mio articolo , ai suddetti disposti si applica dispensa … e credo sia facile intuirne la motivazione.

Alla prossima puntata, sempre su CloseToPay.

INDICE DELLE PUNTATE PRECEDENTI

  1. Obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore di Servizi di Pagamento
    Macroattenzione ai micropagamenti – Prima puntata (17 gennaio 2011) 

2 risposte a "Macroattenzione ai micropagamenti – Seconda puntata"

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