Macroattenzione ai micropagamenti – Terza puntata

Prosegue la mini-serie su CloseToPay dedicata ai micropagamenti.

In questo terzo appuntamento, mi soffermerò ancora (come già ho fatto nella seconda puntata), su alcuni punti pertinenti quei presidi di tutela sostanziale, che sono stati introdotti dalla PSD a beneficio dell’utilizzatore di un servizio di pagamento ed analizzerò talune implicazioni che afferiscono lo spettro dell’efficienza.
Il filtro che verrò ad applicare, è ovviamente quello concernente le deroghe permesse, per l’impiego di strumenti abilitati al solo trasferimento di importi ridotti, ovvero strumenti per i micropagamenti, di cui alla definizione data all’Art. 4 – comma 1- primo capoverso del D.lgs N°11/2010 (recepimento PSD), commentata nella prima puntata di questa serie.

Irrevocabilità e rifiuto di un ordine di pagamento, nonché certezza dei tempi di esecuzione dello stesso, sono gli argomenti che tratterò in questo articolo. L’obiettivo (o il “macro-biettivo”, si potrebbe ironicamente dire, trattandosi di micro-importi …), è sempre quello con cui osservo, come ed in che modo, le dispense previste nel succitato decreto per i micropagamenti, possono impattare il profilo della qualità, fine ultimo dell’impianto legislativo su cui si articola la PSD.

In relazione al rifiuto degli ordini di pagamento, la norma disciplinata all’Art.16 del decreto di recepimento, impone che un ordine impartito da un utilizzatore al proprio prestatore, non possa essere rifiutato e che, laddove tale evenienza dovesse occorrere, il prestatore sia obbligato ad informare formalmente la propria controparte, entro gli stessi termini previsti per l’esecuzione dell’ordine stesso.
Tuttavia, nel caso in cui si tratti di un ordine impartito con uno strumento di micropagamento, l’obbligo ad informare l’utilizzatore viene meno “[…] quando la mancata esecuzione dello stesso risulta evidente dal contesto” (Art. 4 – comma 1 – lettera c, del decreto suddetto).
Su cosa possa nel concreto significare quel richiamo all’evidenza contestuale, è un aspetto per cui è lecito porsi degli interrogativi, laddove chiama (o potrebbe chiamare) in causa un terza parte, apparentemente estranea al rapporto bilaterale prestatore-utilizzatore di un servizio di pagamento.
Penso, a titolo esemplificativo, ad uno scenario di Mobile Payment, dove l’evidenza contestuale, evocabile a ragione di un rifiuto ad eseguire un’operazione di micropagamento disposta da un telefonino, potrebbe coinvolgere altri attori o diversi fattori: l’operatore di rete, il costruttore del cellulare, oppure la zona e/o le condizioni ambientali in cui si è impartito (o si è inteso aver impartito) l’ordine di pagamento.

Per quanto attiene l’irrevocabilità di un ordine impartito con un qualsiasi strumento di pagamento, l’Art. 17 del D.lgs N°11/2010 distingue fra :

  1. Operazioni disposte su iniziativa dell’ordinante (ad esempio una disposizione di bonifico)
  2. Operazioni disposte su iniziativa del beneficiario (ad esempio una disposizione d’incasso)
  3. Operazioni ad esecuzione differita (quali gli addebiti diretti)

Nel primo caso l’ordine è irrevocabile una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento; nel secondo caso l’ordine diventa irrevocabile quando viene trasmesso al beneficiario; nel terzo caso, la revoca può essere data entro il giorno precedente quello fissato per l’esecuzione e, in tali circostanze, il prestatore del debitore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore del creditore (solo se le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo permettono).
Laddove però le disposizioni d’ordine vengano impartite con strumenti abilitati al solo micropagamento, “il pagatore, in deroga all’articolo 17, non può revocare l’ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l’esecuzione dell’operazione di pagamento” (Art. 4 – comma 1 – lettera d, del succitato decreto di recepimento).
Anche in questo caso vale osservare che, se l’applicazione della deroga avesse indistintamente effetto su ciascuna delle tre tipologie di operazione emarginate all’Art.17, anche gli addebiti diretti per importi di piccolo taglio, eseguiti in forza di un mandato di autorizzazione permanente in conto, rilasciato dal pagatore al suo prestatore di servizi di pagamento (direttamente o mediante il beneficiario), potrebbero teoricamente considerarsi irrevocabili … E’ chiaro dunque che, richiamare l’attenzione sul significato inteso al summenzionato Art. 4 – comma 1 – lettera d, con l’ultima proposizione “[…] dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l’esecuzione dell’operazione di pagamento”, può permettere interpretazioni diverse, da esplicitare opportunamente nel contratto quadro fra prestatore ed utilizzatore di un sistema di micropagamento.

Per ciò che concerne la certezza dei tempi di esecuzione, il rimando agli Art. 20 ss., ci permette di ricordare che, se con T intendiamo la data ricezione dell’ordine, la data di accredito sul conto del prestatore del beneficiario deve essere al giorno T+1 (ammettendo fino al 1° gennaio 2012 che le parti possano pattuire di applicare un termine di esecuzione diverso, comunque non superiore a T+3).
Nel caso di ordini impartiti per operazioni di micropagamento, l’Art. 4 – comma 1 – lettera e del decreto di recepimento della PSD, si limita ad indicare che vengono applicati altri termini di esecuzione, in deroga ai succitati Artt. 20 ss.
In tale enunciato, rileva l’assenza assoluta di un’indicazione al valere della deroga, che sarà probabilmente riportata in normativa secondaria, allorché Banca d’Italia emanerà il provvedimento attuativo del Titolo II del D.lgs N°11/2010, di cui all’incipit della prima puntata di questa rassegna monotematica di articoli.
Sottolineo tuttavia come l’applicabilità della dispensa, sia unicamente riferita ai termini di esecuzione previsti all’Art.20 e non all’essenza dell’articolo 20 stesso, con ciò intendendo che anche per i micropagamenti, varranno i principi di efficienza espressi dalla PSD al riguardo dei tempi certi.
Inoltre, la non derogabilità degli Artt. 23 e 25, ci permette di comprendere che, anche per il trasferimento di importi di basso valore, disposti con gli strumenti in oggetto, saranno valide le regole sulla data valuta e disponibilità dei fondi, nonché sarà sempre richiamata la responsabilità del prestatore del pagatore, per la corretta esecuzione “end-to-end” dell’operazione.

Alla prossima puntata, sempre su CloseToPay.

INDICE DELLE PUNTATE PRECEDENTI

1. Obblighi a carico dell’utilizzatore e del prestatore di Servizi di Pagamento
     Macroattenzione ai micropagamenti – Prima puntata (17 gennaio 2011)

2. Inversione dell’onere della prova
     Macroattenzione ai micropagamenti – Seconda puntata (31 gennaio 2011)


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